Legislazione

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@I. D.M. (Min. trasp.) 10 novembre 2006. Recepimento della direttiva 2006/27/CE della Commissione del 3 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 15 del 19 gennaio 2007).

1. 1. L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/14/CEE, e (n.d.r.: è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

2. 1. L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/34/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato II del presente decreto.

3. 1. L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 giugno 1995, di recepimento della direttiva 95/1/CE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.

4. 1. L'allegato III del capitolo I, gli allegati I e II del capitolo 3, l'allegato I del capitolo 4, gli allegati I, II, VI e VII del capitolo 5, l'allegato del capitolo 7, gli allegati I, III e IV del capitolo 9, il titolo e l'allegato I del capitolo II e gli allegati I e II del capitolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato IV del presente decreto.

5. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, per i veicoli a due o tre ruote che soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione e di recepimento delle direttive 93/14/CEE, 93/34/ CEE, 95/1/CE e 97/24/CE come da ultimo modificate dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.

2. A decorrere dal 1º luglio 2007, per qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote che non sia conforme alle disposizioni fissate nelle norme di attuazione e di recepimento delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE, come da ultimo modificate dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE.

6. 1. Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di recepimento della direttiva 93/14/CE, è modificato come segue:

1) È aggiunto il punto 2.1.1.3 seguente: «2.1.1.3. Le guarnizioni di freni non possono contenere amianto.».

2) L'appendice 1 è modificata come segue: a) I punti 1.1.1 e 1.1.2 sono sostituiti dai seguenti: «1.1.1. L'efficienza prescritta per i dispositivi di frenatura si basa sulla distanza di frenata e/o sulla decelerazione media di regime. L'efficienza di un dispositivo di frenatura è determinata misurando la distanza di frenatura in funzione della velocità iniziale del veicolo e/o misurando la decelerazione media di regime durante la prova.

1.1.2. La distanza di frenatura è la distanza coperta del veicolo dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando sino al momento in cui il veicolo si ferma; la velocità iniziale del veicolo, v1, è la velocità nel momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo di frenatura, la velocità iniziale non deve essere inferiore al 98% della velocità prescritta per la prova in questione. La decelerazione media di regime (dm) è calcolata come la decelerazione media in funzione della distanza nell'intervallo tra vb e ve, utilizzando la seguente formula:

dm = vb2 ve2 / 25,92 (se - sb) / m/s2

dm = decelerazione media di regime v1 = cfr. definizione di cui sopra

vb = velocità del veicolo a 0,8 v1 espressa in Km/h ve = velocità del veicolo a 0,1 v1 espressa in Km/h sb = distanza coperta tra v1 e vb espressa in metri

se = distanza coperta tra v1 e ve espressa in metri Velocità e distanza devono essere determinate utilizzando strumenti che abbiano una precisione di ± 1%, alla velocità prescritta per la prova. La «dm» può essere determinata seguendo metodi diversi dalla misurazione di velocità e distanza; in questo caso, la precisione nel calcolo della «dm» dovrà essere di 3%.

b) Al punto 1.1.3 il termine «componente» è sostituito da «veicolo»;

c) Il punto 1.2.1.1 è sostituito dal seguente: «1.1.2.1. Le prescrizioni relative all'efficienza minima sono quelle previste qui di seguito per ciascuna categoria di veicolo; il veicolo deve soddisfare le prescrizioni relative alla distanza di frenatura e alla decelerazione media di regime per la corrispondente categoria, senza che sia necessario misura entrambi i parametri.»;

d) Il punto 1.4.2.1 è sostituito dal seguente: «1.4.2.1. Il veicolo ed il freno o i freni da sottoporre alla prova devono essere praticamente asciutti ed il freno o i freniPage 426 devono essere freddi. Un freno è considerato freddo quando la sua temperatura, misurata sul disco oppure all'esterno del tamburo, è inferiore a 100ºC;».

ALLEGATO II

L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di recepimento della direttiva 93/34/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

Il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente: «3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione, nel caso di ciclomotori); ciascuna caratteristica può comprendere vari caratteri. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso;».

ALLEGATO III

L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di recepimento della direttiva 93/34/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

Il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. Velocità massima. La velocità massima del veicolo deve essere espressa in chilometri/ora con la cifra corrispondente al numero intero più vicino alla media aritmetica dei valori delle velocità misurate durante due prove conoscitive, i quali non differiscono di oltre il 3%. Se coincide con la metà di due numeri interi, la media aritmetica è arrotondata al numero superiore. Nel caso di veicoli per il quale la velocità massima non è limitata dalla relativa definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, paragrafi 2 e 1 della direttiva 2002/24/ CE, non è necessaria alcuna prova di omologazione e la velocità massima accertata è quella dichiarata dal fabbricante del veicolo nella scheda informativa figurante nell'allegato II della direttiva 2002/24/CE.».

ALLEGATO IV

Gli allegati al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/ 24/CE, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

1) Nel punto II.1 dell'appendice 2 dell'allegato III del capitolo 1, è soppresso il quinto trattino.

2) Il capitolo 3 è modificato come segue: a L'allegato 1 è modificato come segue: i) Il titolo è sostituito dal seguente:

Prescrizioni relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore a due ruote

;

ii) È aggiunto il punto 3.6 seguente: «3.6. Nel caso di veicoli a due ruote dotati di una forma di struttura di pannelli destinati a racchiudere interamente o parzialmente il conduttore o i passeggeri o a coprire componenti del veicolo, l'autorità di omologazione o il servizio tecnico possono, a propria discrezione e dopo averne discusso con il fabbricante del veicolo, applicare le prescrizioni del presente allegato, o dell'allegato II, a tutto il veicolo o una sua parte in base a una valutazione della condizione più favorevole.»;

iii) Il punto 6.2 è sostituito dal seguente: «6.2. Le estremità delle leve a mano della frizione e dei freni devono essere sensibilmente sferiche e avere un raggio di curvatura di almeno 7 mm. I bordi esterni di queste leve devono avere un raggio di curvatura di almeno 2 mm. La verifica è effettuata con le leve in posizione di riposo.».

b) Il titolo e il punto «Considerazioni generali» dell'allegato II sono sostituiti dal seguente:

Prescrizioni relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore a tre ruote, quadricicli leggeri e quadricicli

.

Considerazioni generali.

Le prescrizioni di cui alla direttiva 74/48/CEE relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (categoria M1) valgono per i veicoli a tre ruote distinati al trasporto di persone.

Considerando le diverse forme di costruzione di questi veicoli, l'autorità di omologazione o il servizio tecnico possono tuttavia, a propria discrezione e dopo averne discusso con il fabbricante dei veicoli, applicare le prescrizioni del presente allegato, o dell'allegato I, a tuttoil veicolo o a una sua parte, in base a una valutazione della condizione più sfavorevole.

Ciò vale anche per le prescrizioni sottoindicate relative ai veicoli a tre ruote, ai quadricicli leggeri e ai quadricicli.

Le prescrizioni seguenti valgono per i veicoli a tre ruote, i quadricicli leggeri e i quadricicli destinati al trasporto di merci.

3) Nell'allegato I del capitolo 4 sono aggiunti i seguenti punti 14 e 15:

14. Per "veicolo non carrozzato" si intende un veicolo in cui l'abitacolo non è limitato da almeno...

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