Legislazione

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@I. Delib. (CIPE) 17 novembre 2006, n. 149. Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/ 2001). Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Modifica della delibera n. 155/2005 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 39 del 16 febbraio 2007).

  1. Modifica clausole delibera n. 155/2005 relative all'«Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 47,8 al km 53,8».

    1.1. Il punto 1.2 della delibera n. 155/2005, richiamata in premessa, dal rigo 3º, dopo il punto, è così modificato:

    A tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il nuovo quadro economico al suddetto Ministero, che, a sua volta, provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato

    .

    1.2. Il punto 1.3 della delibera in questione è così sostituito:

    La consegna dei lavori, all'impresa risultata affidataria in base alla licitazione privata di cui "alla presa d'atto", dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

    Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato

    .

  2. Modifica e interpretazione clausole delibera n. 155/ 2005 relative all'«Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 222 al km 225,8».

    2.1. Il punto 2.2 della delibera n. 155/2005, richiamata in premessa, dal rigo 13º, dopo il punto, è così modificato:

    A tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il nuovo quadro economico al suddetto Ministero, che, a sua volta, provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato

    .

    2.2. La dizione «consegna dei lavori» di cui al punto

    2.3 della delibera n. 155/2005 è da intendere quale «consegna delle attività», che questo Comitato prende atto essere avvenuta entro i previsti 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa, avvenuta il 24 agosto 2006.

  3. Clausole comuni.

    Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale il Ministero delle infrastrutture, fermo restando l'onere relativo alla trasmissione del quadro finanziario di cui alla delibera n. 116/2006, provvederà a trasmettere, corredandola con le proprie valutazioni, una relazione esaustiva predisposta dall'ANAS in ordine allo stato di attuazione dei lavori di ammodernamento dell'intera autostrada Salerno-Reggio Calabria e che riporti anche le previsioni dei tempi di ultimazione dei lavori stessi.

    Il Ministero delle infrastrutture sottoporrà detta relazione a questo Comitato.

    @II. D.M. (Min. trasp.) 4 dicembre 2006. Recepimento della direttiva 2006/26/CE della Commissione del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/ CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE, relative ai trattori agricoli o forestali a ruote (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 50 del 1º marzo 2007).

    1. 1. L'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, di attuazione della direttiva 74/151/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

    2. 1. I capi I e II dell'allegato 8 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 77/311/CEE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato II del presente decreto.

    3. 1. Il capo I dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva 78/933/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.

    4. 1. I capi II, IIIA e IV dell'allegato 8 al decreto del Ministro 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 89/173/ CEE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato IV del presente decreto.

    5. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, per i veicoli che soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/ CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito:

    a) negare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;

    b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.

  4. A decorrere dal 1º luglio 2007, per i veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/ CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.

  5. A decorrere dal 1º luglio 2009, per i veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle norme di attuazione delle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/ CEE come da ultimo modificati dal presente decreto, per motivi concernenti le materie disciplinate da tali norme:

    a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli nuovi.

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    6. 1. Gli allegati I, II, III e IV del presente decreto ne costituiscono parte integrante.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    (Si omettono gli allegati)

    @III. D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 300 del 28 dicembre 2006), convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2007, n. 17 (Suppl. ord. n. 48 alla G.U. Serie gen. - n. 47 del 26 febbraio 2007).

    (Estratto)

    2. (Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca). 1- 5. (Omissis). 5-. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 10 febbraio 2008.

    5-. (Omissis).

    5. (Proroga di termini in materia ambientale). 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

  6. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

    1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.

    .

    2-. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 224, comma 2, le parole: «Entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi»;

    b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi»;

    c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi».

    7. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @IV. Delib. (CIPE) 26 gennaio 2007, n. 1. Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 41 del 19 febbraio 2007).

    È approvato il documento tecnico allegato, intitolato «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale», composto di sette pagine, che forma parte integrante della presente delibera. La stessa direttiva si applica alle nuove convenzioni regolanti le concessioni autostradali, ed ai rapporti convenzionali in essere nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 82 e 83, dell'art. 2 del decreto-legge n. 262/ 2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 286/2006, successivamente modificata dall'art. 1, comma 1030, della legge n. 296/2006.

ALLEGATO

DIRETTIVA IN MATERIA DI REGOLAZIONE ECONOMICA DEL SETTORE AUTOSTRADALE

  1. Premessa.

    Le disposizioni del presente documento si applicano nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 82 e 83 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'art. 1 comma 1030 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

  2. Definizioni.

    2.1. Le definizioni di seguito elencate valgono esclusivamente ai fini della presente direttiva.

    2.2. Aggiornamento: l'aggiornamento del piano economico-finanziario da effettuare alla scadenza di ogni periodo regolatorio mediante la verifica della permanenza e/o delle variazioni verificatesi nel medesimo periodo degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo.

    2.3. Formula tariffaria: la formula matematica che determina gli adeguamenti annuali della tariffa con il metodo del price cap.

    2.4. Investimento realizzato: il valore iscritto in bilancio e ammissibile ai fini regolatori.

    2.5. Nuovi investimenti: le opere incluse nelle convenzioni accessive a concessioni autostradali affidate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, gli investimenti inclusi nelle convenzioni e negli eventuali atti aggiuntivi vigenti alla stessa data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari, nonché gli investimenti inclusi nei piani medesimi per la parte che eccede i valori ivi specificati.

    2.6. Parametro X: è il...

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