Legislazione

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@I. D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2006. Recepimento delle direttive 2005/49/CE, 2005/83/CE e 2006/28/CE, che modificano, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE, relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 232 del 5 ottobre 2006).

1. 1. Gli allegati I, IIA, IIIA, VI, VII, VIII, IX e X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

2. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) nell'allegato I è inserito il seguente punto:

12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 Ghz: si/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)

;

b) nell'allegato III, parte I, sezione A, è inserito il seguente punto:

12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 Ghz: si/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)

;

c) nell'allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del certificato di conformità (COC), la voce 50 è sostituita da quanto segue con l'inserimento di una nota:

50. Osservazioni (1).

    (1) Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare "Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz"

.


3. 1. L'applicazione delle disposizioni dei punti 1 b), 2),

3) e 3A) dell'allegato al presente decreto decorre dal 1º luglio 2006.

2. L'applicazione delle disposizioni dei punti 1), con esclusione del punto 1 b), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'allegato al presente decreto e dell'articolo 2 decorre dal 1º ottobre 2006.

4. 1. A decorrere dal 1º luglio 2006 per i veicoli dotati di un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz, e fermo restando che le omologazioni dei veicoli non dotati di tali apparecchiature restano invariate, se non sono soddisfatti i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione ed è vietata la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.

3. A decorrere dal 1º luglio 2013 è vietata l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli dotati di un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue: a) Al punto 2.1.12 a), la frase «che rallentano o modificano l'andatura: motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità» è sostituita dalla frase «che rallentano o modificano l'andatura, quali motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità».

b) Dopo il punto 2.1.12 è inserito il seguente punto: «2.1.13 "Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz" denota un radar quale quello definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2005/50/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 21 del 25 gennaio 2005, pag. 15, e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 di tale decisione».

c) Al punto 6.8.1 il riferimento «ISO 7637-2:DIS 2002» è sostituito da «ISO 7637-2: 2ª edizione 2004».

d) Al punto 6.9.1 il riferimento «ISO 7637-2: DIS 2002» è sostituito da «ISO 7637-2: 2ª edizione 2004».

e) Il punto 7 dell'appendice I è sostituito dal testo seguente:

7.ISO 11451 " Veicoli stradali Metodi di prova di un veicolo sottoposto a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta".

Parte 1: Considerazioni generali e definizioni(ISO 11451-1: 3ª ed. 2005)

Parte 2: Fonti di irradiazione esterne al veicolo(ISO 11451-2: 3ª ed. 2005)

Parte 4: Bulk current injection (BCI)(ISO 11451-4: 1ª ed. 1995)

.

f) Il punto 8 dell'appendice 1 è sostituito dal testo seguente:

8. ISO 11452 "Veicoli stradali - Metodi di prova di componenti sottoposti a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta".

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Parte 1: Considerazioni generali e definizioni(ISO 11452-1: 3ª ed. 2005)

Parte 2: Camera anecoica(ISO 11452-2: 2ª ed. 2004) Parte 3: Cella a modo elettromagnetico traverso (TEM)(ISO 11452-3: 2ª ed. 2001)

Parte 4: Bulk current injection (BCI)(ISO 11452-4: 3ª ed. 2005)

Parte 5: Stripline(ISO 11452-5: 2ª ed. 2002)

.

2) Nell'allegato IIA, dopo il punto 12.7, è inserito il seguente punto:

12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)

.

3) Nell'appendice dell'allegato IIIA, dopo il punto 1.3, è inserito il seguente punto:

1.3.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: si/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)

.

3 A) Nell'allegato IIIC, le parole «timbro dell'amministrazione», e la relativa casella, sono soppresse.

4) L'allegato VI è modificato come segue: a) Al punto 1.2 il riferimento «ISO DIS 11451-2: 2003» è sostituito da «ISO 11451-2: 3ª edizione 2005».

b) Ai punti 3.1, 3.1.1 e 4.1.1 il riferimento «ISO DIS 11451-1: 2003» è sostituito da «ISO 11451-1: 3ª edizione 2005».

5) Il punto 3.1. dell'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

3.1. La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2ª edizione 2002), clausola 6,4 - metodo della cella blindata anecoica (ALSE - Absorber lined shielded enclosure)

.

6) Il punto 3.1. dell'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:

3.1. La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2ª edizione 2002), clausola 6.4 - metodo della cella blindata anecoica (ALSE - Absorber lined shielded enclosure)

.

7) L'allegato IX è modificato come segue: a) Il punto 1.2.1 è sostituito dal testo seguente: «1.2.1. Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l'intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1. del presente allegato:

- Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2ª ed. 2004

- Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2ª ed. 2001

- Prova Bulk current injection: secondo la norma ISO 11452-4: 3ª ed. 2005

- Prova in stripline, secondo la norma ISO 11452-5: 2ª ed. 2002

- Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato

Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005». b) Il punto 2.1 è sostituito dal testo seguente: «2.1. Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005».

c) Il punto 3.1. è sostituito dal testo seguente: «3.1. Banda di frequenza, durata delle prove. La misura deve avvenire nella banda di frequenza da 20 a 2000 MHz e con gli intervalli di cui alla norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005.

Modulazione del segnale di prova: - MA, con una modulazione di kHz e un tasso di modulazione dell'80% nella gamma di frequenze 20-800 MHz;

- MF, t = 577 µs, periodo = 4.600 s, nella gamma di frequenze 800-2.000 MHz, ove non altrimenti concordato tra il servizio tecnico e il costruttore dell'UEE.

Ampiezza degli intervalli e tempi di esposizione vanno scelti secondo la norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005». d) Il punto 3.2. è sostituito dal testo seguente:

3.2. Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3ª edizione 2005 all'interno della gamma di frequenze da 20 a 2.000 MHz.

Altrimenti, se per l'intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1ª edizione 1999 e riconosciuto dall'ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1.300 e 1.800 MHz) per confermare che l'UEE soddisfa i requisiti del presente allegato

.

e) Il punto 4.1.2. è sostituito dal testo seguente: «4.1.2. Metodologia.

Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si utilizza il cosiddetto "metodo di sostituzione" secondo la norma ISO 11452-2: 2ª edizione 2004.

La prova va effettuata con polarizzazione verticale». f) Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente: «4.2.2. Metodologia.

La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-3: 2ª edizione 2001.

A seconda dell'UEE da testare, l'ente che esegue la prova sceglie se accoppiare il campo massimo con l'UEE o con il cablaggio all'interno della cellula TEM».

g) Il punto 4.3.2 è sostituito dal testo seguente: «4.3.2. Metodologia.

La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-4: 3ª edizione...

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