Legislazione

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@I. D.M. (Min. trasp.) 3 maggio 2007. Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 165 del 18 luglio 2007).

1. 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di veicoli di cui all'art. 2 per garantire che i loro componenti e materiali possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all'allegato I e fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il reimpiego di tali componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.

2. 1. Il presente decreto si applica ai veicoli della categoria M1 ed N1, definiti nell'allegato II, sezione A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ed ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli.

3. 1. Senza pregiudicare quanto previsto all'art. 7, il presente decreto non si applica:

  1. ai veicoli speciali definiti nell'allegato II, sezione A, punto 5, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

  2. ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme al presente decreto;

  3. ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

    4. 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  4. «veicolo», un veicolo a motore;

  5. «componente», qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione, ed i componenti e le entità tecniche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

  6. «tipo di veicolo», il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

  7. «veicolo fuori uso», un veicolo definito all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni; e) «veicolo di riferimento», la versione di un tipo di veicolo che l'autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, ritiene essere la più problematica ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;

  8. «veicolo costruito in più fasi», un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi;

  9. «veicolo di base», un veicolo definito all'art. 2, quarto trattino, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi;

  10. «costruzione in più fasi», il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;

  11. «reimpiego», la riutilizzazione, definita all'art. 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni;

  12. «riciclaggio» il riciclaggio, definito all'art. 3, comma 1, lettera r), prima frase, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni;

  13. «recupero di energia», il recupero di energia definito all'art. 3, comma 1, lettera r), seconda frase, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

  14. «recupero», il recupero definito all'art. 3, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

  15. «riutilizzabilità», il potenziale di reimpiego di componenti tolti a veicoli fuori uso;

  16. «riciclabilità», il potenziale di riciclaggio di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

  17. «recuperabilità», il potenziale di recupero di componenti o materiale tolti a veicoli fuori uso;

  18. «quota di riciclabilità di un veicolo (Rcyc)», la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;

  19. «quota di recuperabilità di un veicolo (Rcov)», la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;

  20. «strategia», progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclaggio e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suoprogetto;

  21. «massa», la massa del veicolo in ordine di marcia definito nell'allegato I, punto 2.6, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, esclusa la massa del conducente stabilita in 75 kg;

  22. «organo competente», organo, autorità di omologazione dei veicoli o altro organo dalla stessa incaricato, competente ad effettuare la valutazione preliminare del costruttore, di cui all'allegato IV, ed a rilasciare il certificato di conformità, di cui all'appendice dell'allegato IV, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

    5. 1. È consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solamente ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti del presente decreto.

    2. Ai fini del comma 1, il costruttore fornisce all'autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli ed ai controlli di cui all'allegato I, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori essi forniscono in-Page 1090formazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.

    3. Ai fini della domanda di omologazione CE del veicolo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore utilizza il modello di documento informativo di cui all'allegato II del presente decreto.

    4. Per i rilascio di un'omologazione CE, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, l'autorità di omologazione utilizza il modello di certificato d'omologazione CE di cui all'allegato III.

    6. 1. Non è consentito il rilascio di alcuna omologazione senza che prima sia stato accertato che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi dell'allegato IV, punto 3, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui al presente decreto. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, sarà rilasciato al costruttore il certificato di conformità di cui all'allegato IV.

    2. Nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore, deve essere assicurato che i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni; le norme dettagliate richieste per la verifica della conformità con il presente disposto saranno definite dalla Commissione europea.

    3. Ai fini del comma 1, il costruttore deve raccomandare una strategia finalizzata alla demolizione, al reimpiego di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. La strategia si fonda su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione.

    4. Il certificato di conformità, corredato di un'adeguata documentazione, descrive la strategia raccomandata dal costruttore. L'organo competente fa uso del modello di cui all'appendice dell'allegato IV.

    5. Il certificato di conformità è valido due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli.

    6. Il costruttore informa l'organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L'organo competente, consultato il costruttore, decide se siano necessari nuovi controlli.

    7. Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l'organo competente rilascia un nuovo certificato di conformità o ne estende la validità per altri due anni. L'organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.

    7. 1. I componenti di cui all'allegato V: a) non vanno considerati riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilità e di recuperabilità;

  23. non vanno riutilizzati nella costruzione di veicoli di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

    8. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, è modificato ai sensi dell'allegato VI del presente decreto.

    9. 1. A decorrere dal 15 dicembre 2006 non è consentito, per un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti del presente decreto:

  24. rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale, e

  25. vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di...

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