Legislazione

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@I. Del. (CIPE) 20 luglio 2007, n. 51. 1º Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - itinerario Ragusa-Catania: ammodernamento a quattro corsie della ss 514 "Di Chiaramonte" e della ss 194 "Ragusana" dallo svincolo con la ss 115 allo svincolo con la ss 114 (CUP F12C03000000001) - Integrazione deliberazione CIPE n. 79/2006 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 252 del 29 ottobre 2007).

  1. La "presa d'atto" della delibera n. 79/2006 è così integrata: «Il Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 902-34-19-04/3004 del 14 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in ordine al progetto preliminare: "Itinerario Ragusa Catania - ammodernamento a quattro corsie della ss 514 di Chiaramonte e della ss 194 ragusana dallo svincolo con la ss 115 allo svincolo con la ss 114".

  2. L'allegato alla delibera n. 79/2006, contenente le prescrizioni e raccomandazioni cui è subordinata l'approvazione del progetto preliminare specificato al precedente punto 1, è integrato con le raccomandazioni riportate nell'allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

    In sede di sottoposizione del progetto definitivo dell'opera a questo Comitato il Ministero delle infrastrutture specificherà se il soggetto aggiudicatore ha recepito le raccomandazioni in questione e, nell'affermativa, indicherà l'onere aggiuntivo, con particolare riferimento al collegamento fra la ss 514 ed il nuovo aeroporto di Comiso, e le relative fonti di copertura, che in ogni caso non possono essere rappresentate dalle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche. Nell'occasione il Ministero istruttore preciserà altresì l'esito della "sollecitazione alla presentazione di proposte da parte di promotori" di cui all'avviso richiamato in premessa.

  3. Restano ferme tutte le clausole di cui alla delibera n. 79/2006. Il Ministero delle infrastrutture provvederà a comunicare se sia intervenuta la stipula dell'atto integrativo con la Regione Siciliana di cui al punto 1.4 di detta delibera e, nella negativa, a stabilire un termine per detta stipula».

ALLEGATO

Deliberazione n. 51/2007

La parte 2A dell'allegato «prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture» alla delibera n. 79/2006 è integrata con le seguenti raccomandazioni:

  1. il soggetto aggiudicatore valuterà l'opportunità, con riferimento a uno studio di fattibilità predisposto dalla provincia regionale di Ragusa - assessorato territorio e ambiente, che nel progetto venga inserito anche il collegamento fra la ss 514 e il nuovo aeroporto di Comiso, atteso che quest'ultimo costituisce in tutta evidenza uno dei poli primari del generale sistema trasportistico interconnesso dalla strada statale Ragusa-Catania;

  2. in via generale, per tutta la lunghezza dell'infrastruttura in esame, nel progetto definitivo il tracciato, ove fattibile, dovrà essere reso coincidente con la rete viaria già esistente, discostandosene planimetricamente ed altimetricamente solo nei punti ove sia strettamente necessario sotto il profilo tecnico e della sicurezza, e ciò al fine di evitare, in particolare, la costruzione di viadotti impattanti con le valenze culturali, paesaggistiche, naturalistiche e dalla trama e/o caratteristiche agricole del territorio attraversato.

    @II. Del. (CIPE) 20 luglio 2007, n. 69. Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 252 del 29 ottobre 2007).

    1. Dispositivi di informazione sulle condizioni del traffico.

      Il gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale deve informare in tempo reale gli utenti delle condizioni di traffico in atto sulla rete di competenza, utilizzando i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti in accesso alla rete e in itinere per avvertire tempestivamente i medesimi utenti delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli stessi potrebbero subire accedendo o percorrendo la rete stessa.

    2. Strumenti di informazione dei prezzi dei carburanti.

      2.1 Il gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali deve installare strumenti di informazione di pubblica utilità, utilizzando modalità telematiche di trasmissione dati, per rendere edotti gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti lungo le tratte delle medesime strade ed autostrade.

      2.2 Grava sul gestore di ciascun impianto di distribuzione dei carburanti, presente lungo le tratte delle strade ed autostrade di cui al precedente punto 2.1, l'obbligo di comunicare, in tempo reale, al sistema informativo istituito dal gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali, i prezzi praticati, ai fini esclusivi di assicurare l'informazione di cui al medesimo punto 2.1.

      2.3 Gli strumenti di informazione di pubblica utilità devono fornire almeno le seguenti informazioni:

  3. il prezzo senza servizio della benzina senza piombo e del gasolio per autotrazione;

  4. la distanza dal relativo impianto di rifornimento;

  5. il logo della società di distribuzione, la cui apposizione, per le finalità di cui alla presente delibera, è consentita in deroga al disposto di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    2.4 Attraverso gli strumenti di informazione di pubblica utilità dovranno essere fornite le informazioni di cui al precedente punto 2.3 relative al massimo a tre stazioni di servizio consecutive.

    2.5 Con apposito provvedimento del Ministro dei trasporti sono definite le modalità di installazione e la configurazione dei singoli dispositivi di pubblica utilità, al fine di assicurare la loro uniformità sul territorio nazionale.

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    @III. D.M. (Min. Trasp.) 27 agosto 2007. Recepimento della rettifica della direttiva 89/173/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (Gazzetta Ufficiale> Serie gen. - n. 262 del 10 novembre 2007).

    1. 1. Il testo del terzo trattino dell'appendice 4 del capo IV dell'allegato 8 del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 è sostituito dal seguente:

    - con la lettera D o S secondo la prova cui è stato sottoposto il dispositivo meccanico (prova dinamica D, prova statica S) sopra il rettangolo che circonda la lettera "e"

    .

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @IV. D.M. (Min. Trasp.) 27 agosto 2007. Recepimento della rettifica della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 262 del 10 novembre 2007).

    1. 1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE, è modificato come segue:

  6. nell'allegato I, il titolo del punto 6.4.2. è sostituito dal seguente: «Limiti di omologazione dell'immunità dei veicoli»;

  7. nell'allegato I, punto 6.6.2.1, le parole «(appendice V del presente allegato)» sono sostituite dalle parole «(appendice 7 del presente allegato)»;

  8. nell'allegato I, appendice 4, titolo del grafico, le parole «Rivelatore di picco» sono sostituite dalle parole «Rivelatore di valore medio»;

  9. nell'allegato I, appendice 5, titolo del grafico, le parole «Rivelatore di picco» sono sostituite dalle parole «Rivelatore di valore medio»;

  10. nell'allegato I, appendice 7, titolo del grafico, le parole «Rivelatore di picco» sono sostituite dalle parole «Rivelatore di valore medio»;

  11. nell'allegato VI, punto 3.1, secondo trattino, il simbolo «MF,» è sostituito dal simbolo «PM,»;

  12. nell'allegato IX, punto 3.1, secondo trattino, il simbolo «MF,» è sostituito dal simbolo «PM,».

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @V. D.P.C.M. 18 settembre 2007. Ulteriore differimento al 20 ottobre 2007 del termine per la presentazione dell'istanza del rimborso forfetario dell'IVA detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché di spese accessorie (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 241 del 16 ottobre 2007).

    1. (Proroga del termine). 1. Il termine del 15 aprile 2007 indicato dall'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, per la presentazione dell'istanza del rimborso forfetario dell'Iva detraibile relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché delle spese accessorie indicate nell'art. 19 bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, già prorogato al 20 settembre 2007, è ulteriormente prorogato al 20 ottobre 2007.

    Il presente...

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