DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2012, n. 205 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio. (12G0227)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli 17 e 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, recante: «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»;

Vista la direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989;

Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 5 giugno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ordinamento delle banche a carattere regionale

  1. L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6:

    1. autorizzazione all'attivita' bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale;

    2. modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;

    3. decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

  2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 e' subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.

  3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purche' non abbiano piu' del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operativita' al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L' art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il testo degli artt. 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge...

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