Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geometra.

Capo I

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 0002326.U del 3 maggio 2006);

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. ´decreto legislativoª, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva n. 89/48/CEE, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/ 19/CE;

    2. ´decreto dirigenziale di riconoscimentoª, il decreto del Direttore generale della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

    3. ´richiedenteª, il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di geometra in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;

    4. ´Consiglio nazionaleª, il Consiglio nazionale dei geometri.

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Note alle premesse:

      - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di

      Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

      Ministri).

      ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

      I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

      - Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni):

      ´Art. 6 (Misure compensative). -1. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

    5. se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

    6. se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).

      1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).

  2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

    Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunita' europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorieta' della prova attitudinale.

  4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5

    del presente decreto.ª.

    ´Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.ª.

    ´Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

    1. il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

    2. il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);

    3. il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie;

    4. il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

    5. il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

    6. il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.ª.

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

    ´Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero...

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