DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2 - Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008", ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f), e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;

Vista la direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l'allegato I;

Vista, altresi', la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il cui Capo II reca attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;

Considerato che il citato decreto legislativo n. 286 del 2005, nel recepire la direttiva 2003/59/CE, non ha tenuto in considerazione le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E in quanto le corrispondenti alle stesse, sotto il regime della precedente direttiva in materia di patenti 91/439/CEE, erano facoltative;

Considerato, altresi', che la nuova direttiva 2006/126/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che le predette categorie di patenti siano obbligatoriamente introdotte negli Stati membri e che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, lettere g), secondo alinea, e k), secondo alinea, fa espressamente salvo quanto previsto dalla citata direttiva 2003/59/CE;

Ritenuto, quindi, necessario, per il corretto recepimento della direttiva 2006/126/CE, integrare le disposizioni di cui al piu' volte citato decreto legislativo n. 286 del 2005, si' da conformarle a quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo, contestualmente, al recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la decorrenza della relativa applicazione dal 19 gennaio 2013, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite le seguenti: "di categoria A1 o B1,". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1, commi 1, 3, 5 e 6, 2, comma 1, lettere b) ed f) e l'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A...

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