DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2009, n. 21 - Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n. 413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162, recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;

Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;

Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 luglio 2005 e nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;

Tenuto conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19 novembre 2008 dall'Ufficio di controllo di legittimita' sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, integrando le disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto armonizza le seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:

  1. etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti e la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;

  2. informazioni che i produttori devono mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanita' e del personale medico;

  3. autorizzazioni;

  4. vigilanza;

  5. livelli di fosforo consentiti nei vari tipi di preparati destinati al lavaggio.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

    (GUUE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a)

    della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:

    Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario

    .

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    .

    - La legge 26 aprile 1983, n. 136, e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119.

    - Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1985, n.

    277, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio

    1986, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio

    1986, n. 19.

    - Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.

    - La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    30 luglio 1999, n. L 200.

    - La direttiva 2001/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    22 agosto 2001, n. L 226.

    - Il decreto del Ministro della sanita' 13 settembre

    1988, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26

    settembre 1988, n. 226.

    - Il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto

    2001, n. 226.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile

    1989, n. 250, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13

    luglio 1989, n. 162.

    - Il regolamento (CE) n. 648/2004 e' pubblicato nella

    G.U.C.E. 8 aprile 2004, n. L 104.

    Nota all'art. 1:

    - Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

    Art. 2.

    Autorita' competente

    1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria, e' l'autorita' competente responsabile della comunicazione e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del regolamento (CE) n. 648/2004.

    Nota all'art. 2:

    - Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

    Art. 3.

    Banca dati Istituto superiore di sanita'

    1. Ai preparati detergenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ed allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo ai sensi del decreto legislativo medesimo. Le notifiche da inviare all'Istituto superiore di sanita' devono essere integrate con le informazioni di cui all'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004. L'Istituto superiore di sanita' predispone una versione specifica per i preparati detergenti del programma di acquisizione dati, che verra' messo a disposizione attraverso il proprio...

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