DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 203 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la

revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni

tributarie non penali;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, recante

riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte

dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,

  1. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni

    amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473,

    recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi

    sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri

    tributi indiretti;

    Visto l'articolo 3, comma 120, della stessa legge n. 662 del 1996,

    recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la

    revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e

    della conciliazione giudiziale;

    Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante

    disposizioni in materia di accertamento con adesione e di

    conciliazione giudiziale;

    Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996,

    il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore

    dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge

  2. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri

    direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del

    medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative

    o correttive con uno piu' decreti legislativi;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

    adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

    Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a

    norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del

    1996;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

    riunione del 29 maggio 1998;

    Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i

    Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della

    programmazione economica;

    E m a n a

    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1.

    Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni

    tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta

    sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

    1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma

    delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,

    di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono

    apportate le seguenti modificazioni:

  3. nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla

    dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, al

    comma 1 dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le

    seguenti: "periodica";

  4. nell'articolo 6, riguardante violazione degli obblighi relativi

    alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni

    soggette all'imposta sul valore aggiunto:

    1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla

    registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul

    valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e'

    punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il

    duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non

    correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla

    stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica,

    nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella

    dovuta.";

    2) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    "Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della

    determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da

    lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";

    3) nel comma 3, primo periodo le parole: "al quindici per cento

    dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento

    dell'imposta corrispondente all'importo";

    4) nel comma 8, al primo periodo, le parole: "al quindici per cento

    del corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per

    cento dell'imposta";

  5. nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi

    relativi alla contabilita', al comma 5 e' aggiunto, in fine, il

    seguente periodo: "Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali

    dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione

    amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";

  6. nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di

    imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera

    a), dopo le parole: "di ogni comunicazione" sono inserite le

    seguenti: "prescritta dalla legge tributaria.";

  7. nell'articolo 16, recante abrogazione di norme, al comma 1,

    lettera a), le parole: "73-bis, commi secondo, quarto e quinto" sono

    sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto.".

    Art. 2.

    Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in

    materia di sanzioni amministrative per le violazioni di

    norme tributarie.

    1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante

    disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

    violazioni di norme tributarie, sono apportate le seguenti

    modificazioni:

  8. l'articolo 5, riguardante la colpevolezza, e' sostituito dal

    seguente:

    "Art. 5 (Colpevolezza). - 1. Nelle violazioni punite con sanzioni

    amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione,

    cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni

    commesse nell'esercizio dell'attivita' di consulenza tributaria e

    comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta' sono

    punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

    1. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione

      non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata

      anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7,

      comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore,

      che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire

      cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e

      17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a

      carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o

      dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puo'

      essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

    2. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del

      comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare

      ragionevolmente del significato e della portata della norma violata

      e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di

      elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa

      grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del

      tributo.

    3. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la

      determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad

      ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento.";

  9. nell'articolo 6, riguardante cause di non punibilita', al comma

    1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riIevazioni eseguite

    nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo

    corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti

    criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso,

    non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni

    estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate dal

    decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle

    accertate in misura non eccedente il cinque per cento.";

  10. nell'articolo 7, riguardante i criteri di determinazione della

    sanzione, al comma 3 le parole: "dell'articolo 13, dell'articolo 16 o

    in dipendenza di accertamento con adesione" sono sostituite dalle

    seguenti: "degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione

    all'accertamento";

  11. nell'articolo 11, riguardante i responsabili per la sanzione

    amministrativa, al comma 1 dopo le parole: "nell'interesse dei quali

    ha agito l'autore delle violazioni sono obbligati" e' inserita la

    seguente: "solidalmente";

  12. l'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e violazioni

    continuate, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1. E' punito

    con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu'

    grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od

    omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi

    diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse

    violazioni formali della medesima disposizione.

    1. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi,

      commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o

      tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la

      liquidazione anche periodica del tributo.

    2. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai

      fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire

      l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto.

    3. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente

      rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente

      impositore.

    4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la

      sanzione base e' aumentata dalla meta' al triplo.

    5. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla

      constatazione della violazione.

    6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo'

      essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle

      sanzioni previste per le singole violazioni.

    7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5,

      le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di

      progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per

      ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,

      all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione

      giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e

      17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con

      violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione

      delle sanzioni.";

  13. ...

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