DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 203 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la
revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni
tributarie non penali;
Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
-
472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473,
recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi
sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri
tributi indiretti;
Visto l'articolo 3, comma 120, della stessa legge n. 662 del 1996,
recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la
revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e
della conciliazione giudiziale;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale;
Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge
-
662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative
o correttive con uno piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a
norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del
1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta
sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi
-
Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, al
comma 1 dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le
seguenti: "periodica";
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nell'articolo 6, riguardante violazione degli obblighi relativi
alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni
soggette all'imposta sul valore aggiunto:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
" 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e'
punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il
duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla
stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica,
nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella
dovuta.";
2) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della
determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
3) nel comma 3, primo periodo le parole: "al quindici per cento
dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento
dell'imposta corrispondente all'importo";
4) nel comma 8, al primo periodo, le parole: "al quindici per cento
del corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per
cento dell'imposta";
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nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi
relativi alla contabilita', al comma 5 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali
dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
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nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera
a), dopo le parole: "di ogni comunicazione" sono inserite le
seguenti: "prescritta dalla legge tributaria.";
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nell'articolo 16, recante abrogazione di norme, al comma 1,
lettera a), le parole: "73-bis, commi secondo, quarto e quinto" sono
sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto.".
Art. 2.
Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie.
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Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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l'articolo 5, riguardante la colpevolezza, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5 (Colpevolezza). - 1. Nelle violazioni punite con sanzioni
amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni
commesse nell'esercizio dell'attivita' di consulenza tributaria e
comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta' sono
punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
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Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione
non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata
anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7,
comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore,
che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire
cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e
17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a
carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o
dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puo'
essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
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La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del
comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare
ragionevolmente del significato e della portata della norma violata
e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di
elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa
grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del
tributo.
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E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la
determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad
ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento.";
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nell'articolo 6, riguardante cause di non punibilita', al comma
1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riIevazioni eseguite
nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo
corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti
criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso,
non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni
estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate dal
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle
accertate in misura non eccedente il cinque per cento.";
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nell'articolo 7, riguardante i criteri di determinazione della
sanzione, al comma 3 le parole: "dell'articolo 13, dell'articolo 16 o
in dipendenza di accertamento con adesione" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione
all'accertamento";
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nell'articolo 11, riguardante i responsabili per la sanzione
amministrativa, al comma 1 dopo le parole: "nell'interesse dei quali
ha agito l'autore delle violazioni sono obbligati" e' inserita la
seguente: "solidalmente";
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l'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e violazioni
continuate, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1. E' punito
con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu'
grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od
omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi
diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
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Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi,
commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o
tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la
liquidazione anche periodica del tributo.
-
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai
fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire
l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto.
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Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente
rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente
impositore.
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Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la
sanzione base e' aumentata dalla meta' al triplo.
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Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
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Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo'
essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle
sanzioni previste per le singole violazioni.
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Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5,
le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di
progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per
ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione
giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e
17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con
violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione
delle sanzioni.";
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...
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