DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 484 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonche' del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n.484

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000,

numeri 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonche' del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento

degli ufficiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4; Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n.

388; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Sentite le rappresentanze del personale; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 1. All'articolo 15, comma 1, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, dopo le parole "alla rilevanza dell'impegno operativo, da" sono inserite le seguenti

"maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da".

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente

"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alla Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi e emana i decreti aventi valore di legge, e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando della Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.".

- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 7

"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

  1. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.

  3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".

    - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante

    "Disposizioni per la...

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