DELIBERAZIONE 15 ottobre 2003 - Applicazione dell'art. 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Deliberazione n. 269)

Riferimento normativo: art. 108, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (AG 75/03).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto

Il Ministero delle attivita' produttive, alla cui vigilanza e' sottoposto il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio e, conseguentemente, le attivita' per le quali l'iscrizione al predetto registro assume valenza abilitante, come quelle disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, recepita dal testo unico in materia di edilizia, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione di questa Autorita' sulle problematiche interpretative ed applicative concernenti l'art. 108, comma 3, del suddetto testo unico.

In particolare si evidenzia la difficolta' di coordinare con le altre norme disciplinanti la materia la disposizione contenuta nel citato articolo, secondo cui sono in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 (individuate prima dalla legge n. 46/1990 ora dall'art. 107 del testo unico dell'edilizia) le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una SOA debitamente autorizzata, e si pone il problema di individuare le ´corrispondenzeª tra le categorie (di opere generali e specializzate) previste nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e le tipologie di impianti previste dall'art. 107 del testo unico dell'edilizia. Entrambe le questioni sono poste con specifico riguardo alle imprese iscritte prima dell'entrata in vigore del citato testo unico presso la camera di commercio, per attivita' impiantistiche sottratte alla disciplina della legge n. 46/1990 e che, entro la predetta data, abbiano richiesto, con riferimento a dette attivita', l'attestazione di qualificazione. Si evidenzia, infatti, che tali imprese avrebbero ottenuto l'attestazione di qualificazione senza il preventivo accertamento del posseso del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 109, comma 1, di detto testo unico e, conseguentemente, senza aver dovuto individuare il responsabile tecnico.

Ritenuto in diritto

Occorre in primo luogo ricostruire l'evoluzione subita dal quadro normativo di riferimento.

Al riguardo si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990: ´Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile

  1. gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di...

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