Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B).

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 325 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica

utilita'. (Testo B).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 97, nonche' il numero 18 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma; Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato; Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nell'Adunanza generale del 29 marzo 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L) O g g e t t o 1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.

(L) 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) 3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L) 4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

I testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.

8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 settembre 2000 si procedera' alla ripubblicazione dei testi sopracitati corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Art. 2 (L) Principio di legalita' dell'azione amministrativa 1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L) 2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

Art. 3 (L) D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente testo unico

  1. per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; b) per "autorita' espropriante", si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio; d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

    Art. 4 (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari 1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) 2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L) 3. I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi e' il previo accordo con la Santa Sede. (L) 4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni previo accordo

  2. con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia e dell'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) 5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

    Art. 5 (L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L) 2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L) 3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria potesta' legislativa concorrente in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L) 4. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) 5. Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)

    Art. 6 (L-R) Regole generali sulla competenza 1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 2. Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente. (L) 3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L) 4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L) 5.

    1. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente puo' delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. (L)

      Art. 7 (L) Competenze particolari dei Comuni 1. Il Comune puo' espropriare

  3. le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione; b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del...

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