LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2010, n. 7 - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 dell'8 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo 1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalita' di interesse pubblico, individuate da espressa disposizione di legge, da parte della Giunta regionale, degli enti del sistema regionale, nonche' di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o piu' regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, e' disciplinato con regolamento regionale, per quanto non legislativamente disposto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  1. Il regolamento di cui al comma 1 individua:

    1. i tipi di dati che ciascuno degli enti indicati al comma 1 puo' trattare;

    2. i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera

    a).

  2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1, se effettuato dal Consiglio regionale, e' disciplinato con regolamento.

  3. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3:

    1. il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia);

    2. il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).

      Art. 2

      Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n.

      34 concernente: 'Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari' e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari 1. Alla legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente:

      'Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari' e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari)(1), sono apportate le seguenti modifiche:

    3. il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

      '2. Alla fine di ogni legislatura i presidenti dei gruppi consiliari redigono il rendiconto con riferimento al periodo compreso tra il primo gennaio e la data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.';

    4. dopo il comma 1 dell'articolo 5 e' aggiunto il seguente:

      '1-bis. La disposizione di cui al comma 1, previa verifica dell'Ufficio di presidenza, non si applica ai gruppi che, nella nuova legislatura, sono palesemente confluiti in altro o che si sono raggruppati tra di loro.';

    5. il comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

      '2. Il rendiconto di cui al secondo comma dell'articolo 4, deve essere depositato entro il trentesimo giorno decorrente dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale';

    6. il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

      '1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei gruppi consiliari, eroga i contributi di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dal giorno della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.'.

      Art. 3

      Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 'Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como' - Sostituzione della tabella dei mappali catastali 1. Alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 (Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como)(2) e' apportata la seguente modifica:

    7. nella relazione tecnica, la tabella dei mappali catastali relativa all'area da distaccarsi dal Comune di Carugo e' sostituita dalla seguente:

      Mappale n. Superficie (m²) 3532 140 3533 25 4024 12.740 4025

      2524026 6.430 4027 250 4028 1.175 4029 75 40301.155 4031 1.200 4035

      80 4034 6.0604036 6.151 4037 120Tot.35.853

      Art. 4

      Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento dell'articolo 9-bis alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 'Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia' e modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 'Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia' 1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(3) sono apportate le seguenti modifiche:

    8. al comma 1 dell'articolo 2 le parole '2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale' sono sostituite dalle parole '3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica';

    9. dopo il comma 1 dell'articolo 2 e' inserito il seguente:

      '1-bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.';

    10. al comma 2 dell'articolo 2 le parole '2.000 abitanti' sono sostituite dalle parole '3.000 abitanti';

    11. al comma 3 dell'articolo 2 le parole 'con cadenza quinquennale' sono sostituite dalle parole 'all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale' ;

    12. dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

      'Art. 9-bis (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti). -1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficolta' legate alla crisi economico-finanziaria, i comuni fino a 5.000 abitanti nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l'anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie:

    13. per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti e' erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potra' essere utilizzato per la finalita' di cui alla lettera b);

    14. per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziamento regionale non potra' essere superiore al 75 per cento. Tra i criteri di selezione dei progetti e' data priorita' alla cantierabilita' degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.

  4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.

  5. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009.

  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 6.5.5.3.343 'La riqualificazione e lo sviluppo urbano' del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.';

    1. al comma 1 dell'articolo 10 le parole '2.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale,' sono sostituite dalle parole '3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica,'.

  7. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art.

    54 dello Statuto d'autonomia)(4) e' apportata la seguente modifica:

    1. alle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 4 la parola 'duemila' e' sostituita dalla seguente:

      'tremila'.

      Art. 5

      Disposizioni in materia di Difensore Civico regionale 1. Sino all'elezione del Difensore regionale previsto dall'articolo 61 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, e' prorogata la durata in carica del Difensore Civico regionale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo).

      Art. 6

      Modifiche agli articoli 22 e 23 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle Comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali' 1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(5) sono apportate le seguenti modifiche:

    2. il comma 5 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente:

      '5. Per le finalita' previste dall'articolo 23, comma 21, si provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all'UPB 6.5.6.2.293 'Territorio montano e piccoli comuni';

    3. al comma 21 dell'articolo 23 le parole 'per l'anno 2009' sono sostituite dalle parole 'per gli anni 2009 e 2010'.

      Art. 7

      Modifiche del titolo e inserimento dell'articolo 2-bis alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 'Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del loro dovere' 1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del loro dovere)(6) sono apportate le seguenti modifiche:

    4. al titolo della legge dopo le parole 'del loro dovere' sono...

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