LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 15 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione). (14R00339)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 217 del 18 luglio 2014) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 11/2013 1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e' sostituito dal seguente: «2. I gruppi assembleari sono organi dell'Assemblea legislativa nonche' associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonche' strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attivita'.». 2. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n...

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