IS-LeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico italiano

AutorePaola Mariani
CaricaDirigente di ricerca presso l'ITTIG del CNR.
Pagine235-244

Page 235

@1.I Caratteri Della Lingua Del Diritto

Molto si è discusso e si discute se la lingua del diritto è una lingua tecnica. Pur non volendo affrontare tale problema, dobbiamo dire che alla lingua del diritto la qualifica di lingua tecnica sta un po' stretta, infatti non è riservata a un certo ambiente o a particolari persone e non ha limiti precisi: la necessità quotidiana di regolare le relazioni civili ha determinato in ogni tempo interventi normativi per disciplinare i rapporti tra persone, definire e denominare beni1.

Il linguaggio delle scienze giuridiche è il frutto di una secolare opera di ricostruzioni all'interno dei linguaggi naturali, incidenti principalmente sulla loro dimensione semantica: attraverso queste ricostruzioni il linguaggio giuridico è diventato un linguaggio tecnico, ovvero un vocabolario tecnico introdotto nella struttura di un linguaggio naturale2. Di conseguenza, esso si connota da un lato come fenomeno comune a tutto il consorzio sociale, dall'altro come disciplina tecnica di uno specifico settore.

Ciò è tanto più vero se si tiene conto delle diverse fonti del diritto (legislazione, giurisprudenza, dottrina, usi), ognuna delle quali si caratterizza e si differenzia dalle altre per peculiari ricorrenze linguistiche. Allo stesso modo, molteplici sono le tipologie di documenti-atti giuridici (leggi, trattati, contratti, testamenti, ordinanze, circolari e così via), ognuno dei quali si esprime con una propria terminologia. Inoltre la lingua del diritto si forma in ambienti assai diversi (parlamento, tribunale, cancelleria, borsa, mercato, sindacato, chiesa e tanti altri)3. Più in particolare, il carattere specificamente tecnico del linguaggio giuridico si Page 236 articola nella distinzione tra: tecnicismi specifici (ad es., 'anatocismo' produzione di interessi da interessi scaduti e non pagati), cioè termini di significato tendenzialmente univoco, esclusivi di un settore e non utilizzati al di fuori di esso; ridefinizioni (ad es., 'confusione', intesa come modo di estinzione dell'obbligazione), che consistono nell'attribuire a termini della lingua comune un significato diverso da quello con il quale essi vengono genericamente adoperati; tecnicismi collaterali (ad es., 'escussione dei testi', interrogatorio in giudizio), definiti come particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotazione scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica4.

Possiamo dire che il diritto si serve di vocaboli, che, per tradizione storica dal diritto romano in poi (attraverso il volgare e le influenze straniere: francesi, tedesche e inglesi), si sono consolidati nel definire figure tecniche, ma si esprime anche con parole del linguaggio comune, talvolta modificandone il significato. A titolo di esempio i termini 'codice' e 'costituzione' assumono un'accezione giuridica tecnica quando se ne parla in senso legislativo: rispettivamente 'raccolta sistematica di disposizioni di legge' e 'legge fondamentale dello Stato', ma il loro significato è ben diverso nell'uso che di 'codice' fa il paleografo (libro manoscritto fatto di fogli cuciti insieme) o di 'costituzione' il biologo (complesso di qualità fisiche e fisiologiche).

Quanto detto porta come conseguenza che i singoli termini, pur assumendo un valore specifico e autonomo, devono necessariamente essere valutati all'interno del contesto nel quale essi sono individuati. Il contesto assume un ruolo fondamentale, in quanto un singolo termine può acquisire un valore semantico diverso proprio in relazione all'ambito nel quale è utilizzato.

La lingua giuridica, dunque, riflette i caratteri del suo oggetto: se da un lato la scientia iuris ha contenuti e caratteri tecnici e specifici, dall'altro il diritto è una realtà profondamente legata al tessuto sociale5.

Il diritto e il linguaggio, infatti, presentano caratteri comuni, in quanto entrambi intrinsecamente legati all'ambiente nel quale si trovano inseriti6, Page 237 realtà normative che si modellano e si evolvono sulle esigenze della realtà sociale sottostante, dove per realtà sociale si intende più specificamente quell'insieme di elementi socio-economico-politici che caratterizzano una determinata epoca e un determinato ambiente, storicamente e geograficamente individuato. Ed è proprio tale nesso con la società che rende il diritto e il linguaggio così vicini nei loro caratteri più intrinseci.

La lingua del diritto ha altre caratteristiche, che in parte la differenziano dalla lingua comune: è una lingua essenzialmente scritta, che si fonda su documenti normativi erga omnes (leggi, trattati, convenzioni) e inter partes (contratti, testamenti, mandati); è una lingua che tende a conservarsi e a ripetere prassi codificate dall'uso o dalla legge, espresse attraverso termini che assumono una specifica accezione per rispettare la certezza del diritto, infatti la stabilità nel tempo garantisce la precisione, la chiarezza e l'incisività.

Allo stesso tempo la necessità di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni sociali sottostanti richiede alla lingua giuridica di definire istituti e/o fattispecie di nuova formazione oppure di dover estendere un significato per ricomprendervi una nuova realtà: è il caso del termine 'corrispondenza', che, regolata come 'epistolare, telegrafica e telefonica' (art. 616 c.p., 1930), ha richiesto una disciplina più puntuale quando, con la diffusione delle nuove tecnologie, è stato necessario ampliare il significato a 'corrispondenza informatica o telematica' per comprendervi il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (l. n. 547 del 1993, art. 5).

Attribuire significato agli enunciati normativi comporta precise scelte sul piano semantico e sintattico, dalle quali il giurista non può esimersi se vuole individuare la ratio sottesa alla norma, nel rispetto della certezza del diritto, valore fondamentale del nostro ordinamento giuridico7. L'analisi linguistica, infatti, è il presupposto dell'attività interpretativa da cui ciascun...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT