LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 2012, n. 13 - Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, 'Obiettivi formativi generali e ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione'.

  1. Il comma 3 dell'art. 1-ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e' cosi' sostituito:

'3. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attivita' educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.'

Art. 2

Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, 'Autonomia delle scuole' 1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

'4. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle...

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