LEGGE 9 gennaio 2013, n. 2 - Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 dell'11 gennaio 2013) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di servizio idrico integrato 1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico;

considera, altresi', l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e indirizza prioritariamente i propri obiettivi alla salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future. 2. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, procede alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle Autorita' di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come regolate dal decreto del Presidente della Regione n. 7 agosto 2001, in attuazione di quanto stabilito dal comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il territorio regionale e' riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006. 4. Al fine di perseguire le preminenti finalita' di interesse pubblico, viene avviato il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, secondo principi di solidarieta' ed equita'. Le attuali Autorita' d'ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di...

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