La legge sul cyberbullismo. Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche

AutoreRiccardo Michele Colangelo
CaricaL'A. è cultore di Informatica e logica giuridica e Informatica giuridica presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia (corsi attivati dal Collegio Ghislieri), nonché professore a contratto presso il medesimo ateneo
Pagine397-418
La legge sul cyberbullismo.
Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche
RICC ARD O MICH ELE CO LAN GEL O
SOMM ARI O:1. Premessa – 2. La procedura di oscuramento, rimozione o blocco –
3. La procedura di ammonimento – 4. L’attuazione della normativa – 5. Spunti
comparatistici
1. PRE MES SA
Con la l. 29 maggio 2017, n. 71
1
, recante Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
2
, il legislatore
italiano ha inteso adottare, per la prima volta, una def‌inizione di tale fenomeno
complesso
3
, il quale, in precedenza, è stato indicato – non senza una certa
approssimazione – come bullismo elettronico o informatico4.
L’A. è cultoredi Informatica e logica giuridica e Informatica giuridica presso il Dipartimen-
to di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia (corsi attivatidal Collegio Ghislieri),
nonché professore a contratto pressoil medesimo ateneo. È inoltre iscritto all’albo nazionale
delle eccellenze.
1Pubblicata in G.U. 3 giugno 2017, n. 127.
2
In ordine a vari aspetti del cyberbullismo, da un punto di vista non prettamente giuridico,
la produzione dottrinale è sterminata. Per quanto può rilevare nell’ambito del presente
contributo, sia suff‌iciente il rimando ad alcune tra le più recenti pubblicazioni: E. ME NESI NI,
A. NOCE NTIN I, B.E. PALL ADIN O,Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo,
Bologna, Il Mulino, 2017; G. CUC , M.G. OL IVARI, E. CON FALON IER I,Adolescenti e
Sexting: una review della lett eratura, in “Maltrattamento e abuso all’infanzia”, 2017, n. 2, pp.
119-140; A. PIOT TI, G. DEMON TE,Quando la scuola viene ferita. Interventi dopo il suicidio
di uno studente, Milano, Franco Angeli, 2017.
3
M. ALOVI SIO,Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giur idico, in G. Cassano (a cura
di), “Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio”, Assago, Wolters Kluver,
2017, p. 149.
4
Si vedano, a mero titoloesemplif‌icativo, E. CI UCCI , A. BARONC ELL I,Bullismo elettronico.
Le prepotenze attraversole nuo ve tecnologie: competenze emotive e differenze di genere, in “Rivista
di sessuologia clinica”, 2016, n. 1, p. 271 e M.L. GEN TA, A. BRIG HI, A. GUAR INI,Bullismo
elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Roma, Carocci, 2009. Siffatti
approcci def‌initori, pur avendo il merito di rimarcare il legame che esiste tra bullismo e
cyberbullismo, rischiano di sottacere le caratteristiche proprie del fenomeno complesso del
cyberbullismo. Tra di esse, vi è la potenziale interscambiabilità dei ruoli tra cyberbullo e
cybervittima, che emerge con singolare chiarezza dai risultati di una indagine relativa alla
percezione dei ruoli di cyberbullo e cybervittima: M.A. ZANET TI, M. AGU S, M.L. MASC IA et
al., Le rappresentazioni del cyberbullo e della cybervittima tra gli adolescenti italiani: un’indagine
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9
398 Informatica e diritto /Social media e diritti. Diritto e social media
Nel testo approvato in seconda lettura dalla Camera, le cui modif‌iche
non sono sostanzialmente più rinvenibili nella l. 71/2017
5
, non era possibile
riscontrare una def‌inizione – ovviamente de iure condendo – di cyberbullismo.
È possibile argomentare in tal senso in quanto, in quella sede, era riscon-
trabile solamente una def‌inizione per relationem di cyberbullismo, facendo
riferimento a ogni “comportamento o atto” ascrivibile al bullismo e «perpe-
trato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici»
6
, anche ad
opera di maggiorenni7.
La def‌inizione di cui all’art. 1, co. 2, l. 71/2017 è la seguente: «Ai f‌ini della
presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’i-
dentità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito
esplorativa, in “Psicologia dell’educazione”, 2016, n. 3, pp. 25-44, spec. p. 32. In senso
conforme, si veda F.I NTROIN I, C. PASQUA LINI ,Millennials. Generazione social?, in Istituto
Giuseppe Toniolo (a curadi), “La condizione giovanile in Italia”, Bologna, Il Mulino, 2017, p.
143. Risulta pertanto chiaro che la trasposizione del bullismo in ambito telematico comporta
una sorta di ridef‌inizione del fenomeno, M. BERT I, S. VALORZ I, M. FACCI,Cyberbullismo.
Guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti, Trento, Reverdito, 2017, p. 129.
5
In relazione alle criticità de iure condendo, anche di natura def‌initoria ed applicativa, emer-
genti in più punti del testo approvato dalla Camera, con modif‌icazioni, in data 20 settembre
2016, si rimanda, ex multis, a R.M. COL ANGE LO,Cyberbullismo e responsabilità: Int ernet è
veramente un mondo virtuale?, in P. Passaglia, D. Poletti (a cura di), “Nodi virtuali, legami
informali: Internet alla ricerca di regole”, Pisa, Pisa University Press, 2017, pp. 189-202.
6
Così l’art. 1, co. 3, d.d.l. – Senato della Repubblica – n. 1261-B, nel testo approvato
dalla Camera il 20 settembre 2016. Si noti come anche tale def‌inizione sia riconducibile
all’anacronistica nozione di bullismo elettronico o informatico.
7
Ciò è stato criticato, ex multis, da A. SORO,Dall’anomia alla comunità or ganizzata: le
regole per la rete e la diff‌icile ricerca della loro effettività, in P. Passaglia,D. Poletti (a cura di), “op.
cit.”, p. 385. Risulta preferibile non estendere indiscriminatamente la conf‌igurabilità di atti di
bullismo o cyberbullismo tra soggetti adulti, condividendo l’assunto in base al quale il bullismo,
nelle sue varie forme di manifestazione, «ha semprecaratterizzato essenzialmente le generazioni
più giovani»; così G. ZICC ARDI,L’odio on line. Violenza v erbale e ossessioni in rete, Milano, Raf-
faello Cortina Editore, 2016, p. 205. In senso conforme, ex multis: M. P ETRIL LO,La devianza
minorile in Calabria e Basilicata, in I. Mastropasqua, M.S. Totaro(a cura di), “2
o
Rapporto sulla
devianza minorile in Italia”, Roma, Gangemi, 2013, p. 481. D’altra parte, e in tempi non sospet-
ti, la dottrina aveva già chiaramente enucleatola distinzione intercorrente tra cyberbullismo
propriamente inteso e diffamazione on line nei confronti di adulti, segnatamente di docenti. Si
veda, in proposito, l’intervista alla dott.ssa Stefania Pierazzi riportata in D. BIAN CHI,Internet e
il danno alla persona. I casi e le ipotesi risarcitorie, Torino, Giappichelli, 2012, p. XXI. Simili mo-
do, e più in generale, sono state da tempo chiarite alcune signif‌icative distinzioni intercorrenti,
ad esempio, tra il bullismo e i fenomeni del mobbing e del nonnismo. In argomento, ex multis, si
veda M. SELL A,I nuovi illeciti. Danni patrimoniali e non patrimoniali, Assago, Utet Giuridica,
2011, p. 2. In senso parzialmente contrario, M. BERT I, S. VALORZ I, M. FACCI,op. cit., p. 19.
ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientif‌iche Italiane

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