LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 57 - Modifiche all'articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. (15R00384)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge statutaria: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, quarto comma, e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 74 dello Statuto;

Considerato quanto segue: 1. La Regione favorisce, nell'ottica del risparmio della spesa, della razionalizzazione e della semplificazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche, le fusioni dei comuni, nel rispetto della volonta' delle popolazioni interessate;

  1. In particolare, l'attuazione della politica regionale in materia di fusione dei comuni ha evidenziato negli anni alcune problematicita' nella verifica della volonta' delle popolazioni interessate di fronte alle iniziative di aggregazione, per la cui soluzione sono state adottate specifiche disposizioni legislative procedurali;

  2. Si e', altresi', constatata l'estrema difficolta' per gli elettori toscani di esercitare l'iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, stante la vigente disposizione dell'articolo 74, comma 1, dello Statuto che richiede, in via generale, che tutte le proposte di legge di iniziativa popolare siano accompagnate da cinquemila firme di elettori della Regione, senza tenere conto della specificita' delle proposte di fusione, il cui interesse e' verosimilmente circoscritto al territorio dei comuni interessati, spesso di minime dimensioni demografiche, dove il numero di firme previsto dalla norma statutaria e' pressoche' impossibile da raggiungere;

  3. Ritenuto opportuno, onde non vanificare in questi casi l'iniziativa popolare, individuare il medesimo ambito territoriale, sia per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle proposte di legge, sia per la successiva consultazione referendaria;

  4. Appare conseguentemente necessario abbassare il numero di firme richiesto per la presentazione delle leggi di iniziativa popolare relative alla fusione di comuni, nonche' per tutte le leggi riguardanti l'istituzione di nuovi comuni e la modifica di quelli esistenti, in ordine alle quali si profilano le medesime esigenze;

  5. Analogamente, e' necessario modificare, in relazione a tale tipologia di leggi, il numero minimo dei consigli comunali che...

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