LEGGE 1 giugno 2012, n. 33 - Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 23 dell'8 giugno 2012 - n. 28) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale.

Biglietto di accesso per le aree naturali protette.

  1. Le modalita' di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale e l'individuazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli stessi, sono determinati con riferimento all'effettiva redditivita' del bene oggetto della concessione in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione e' richiesta o e' stata gia' rilasciata, da aggiornarsi con cadenza biennale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari e' autorizzato ad emanare, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un decreto per la determinazione delle modalita' e l'individuazione delle tariffe unitarie determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.

    19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco sono stabilite annualmente con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro ed il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente ordinamento statale.

  2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, al fine di incrementare i servizi ai visitatori e le attivita' di tutela delle aree protette regionali, fatta eccezione per quelle ubicate nelle isole minori, e' previsto il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate da individuare con successivo decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emanato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentiti gli enti gestori delle aree naturali protette ed i comuni nei quali sono ricomprese le aree interessate.

    Art. 2

    Disposizioni finanziarie riguardanti gli enti locali 1. L'autorizzazione di spesa relativa alla quota delle assegnazioni, per l'anno 2012, di parte corrente, in favore degli enti locali di cui al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, da erogare nell'esercizio finanziario 2012, e' ridotta di 35.000 migliaia di euro per i comuni e di 5.000 migliaia di euro per le province.

  3. In favore degli enti locali e' assegnata per l'anno 2012 un'ulteriore somma pari a 70.000 migliaia di euro per i comuni ed a 10.000 migliaia di euro per le province da destinare ad investimenti coerenti con il comma 18 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni.

  4. Per il finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 2, il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare nell'anno 2012...

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