LEGGE REGIONALE 13 aprile 2012, n. 2 - Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima n. 16 del 28 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto 1. La Regione, in conformita' agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonche' agli articoli 7 e 9 dello Statuto, riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attivita' cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, di aggregazione, di integrazione e comunicazione sociale, di valorizzazione dell'identita' regionale, anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all'innovazione tecnologica, di sviluppo socio-economico.
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La presente legge, in attuazione dell'art. 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137) e successive modifiche, disciplina il settore delle attivita' cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento:
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alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province, Roma capitale e i comuni, ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi;
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all'individuazione delle tipologie di intervento per la promozione e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche e audiovisive.
Art. 2
Finalita' e obiettivi 1. Il sistema di interventi di cui all'art. 9, diretto a promuovere e sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle attivita' cinematografiche e audiovisive, e' diretto al conseguimento delle seguenti finalita':
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favorire l'attivita' cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;
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favorire la crescita sostenibile dell'imprenditoria, l'occupazione, in particolare quella giovanile, la qualita' del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonche' l'integrazione tra formazione e lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo;
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favorire e sostenere le attivita' di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, delle opere cinematografiche e audiovisive, del patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale;
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favorire una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attivita' di produzione ed esercizio cinematografico sul territorio;
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promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonche' di quelle di interesse regionale;
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sostenere progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo realizzati senza finalita' di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, cineteche o mediateche.
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Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
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sostenere le attivita' cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento all'attivita' di produzione, anche in ragione del loro rilevante ruolo di valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali regionali;
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promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;
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promuovere iniziative dirette a favorire il cineturismo;
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favorire azioni mirate alla formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;
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promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, anche attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilita' offerte dalla tecnologia rivolte ai disabili;
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promuovere la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;
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promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale;
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promuovere lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, dell'associazionismo impegnato nel settore, in relazione con le universita', i centri di ricerca e di formazione presenti nel Lazio,
Art. 3
Definizioni 1. Coerentemente alle finalita' di cui all'art. 2 e al sistema di interventi di cui all'art. 9 ai fini della presente legge si intende per:
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'attivita' cinematografiche e audiovisive': le attivita' di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato;
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'esercizio cinematografico': l'attivita' d'impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex o arene, nonche' in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;
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'proiezione cinematografica ambulante': la proiezione realizzata in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;
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'opera cinematografica o film': il film di nazionalita' italiana o di nazionalita' diversa da quella italiana, ai sensi della normativa vigente, realizzato su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, destinato prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;
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'opera audiovisiva': l'opera realizzata su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, purche' opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, non destinata prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;
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'lungometraggio': il film di durata superiore a 75 minuti;
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'cortometraggio': il film di durata inferiore a 75 minuti;
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'documentario di creazione per il cinema e la televisione':
il film o l'opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l'espressione di un punto di vista personale dell'autore;
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'opera di rilevante utilita' sociale': il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca a diffondere valori educativi di solidarieta', equita' e giustizia sociale;
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'fiction televisiva': il macrogenere televisivo che comprende sottogeneri piu' circoscritti quali il serial, la soap opera o telenovela, il tv movie, la sitcom, la serie, la mini serie, aventi in comune la caratteristica di essere basati sull'invenzione narrativa. La 'fiction televisiva', relativamente al sistema degli interventi di cui alla presente legge, e' equiparata ad un'opera audiovisiva;
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'opera cinematografica a basso costo': il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro;
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'opera a base di archivi': il film o l'opera audiovisiva realizzata in prevalenza con materiale d'archivio;
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'film per ragazzi': il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;
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'opera prima e seconda': il film di lungometraggio la cui regia e' realizzata da un regista esordiente o alla sua seconda opera;
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'opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma': il film o l'opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilita' per l'utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;
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'opera cinematografica o audiovisiva di animazione': il film o l'opera audiovisiva realizzati con immagini grafiche ed animate che possono essere diffusi con qualunque mezzo;
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'opera di interesse regionale': l'opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell'immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identita', cultura e lingua;
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'sala cinematografica': lo spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
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'cinema-teatro': lo spazio di cui alla lettera n), destinato anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
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'multisala': l'insieme di piu' sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 6, comma 2;
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'multiplex': l'insieme di piu' sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 6, comma 2;
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'arena': il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
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'cine-circolo' e 'cine-studio': uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza;
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'mediateca': uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell'archivio cinematografico e audiovisivo e...
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