LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 25 - Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 7 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modificazioni all'art. 4
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Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), dopo le parole: 'affiliate ad una FSN' sono inserite le seguenti: 'e riconosciute ai fini sportivi dal CONI'.
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Dopo il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2004, e' aggiunto il seguente:
'8-bis. Con riferimento all'attivita' sportiva degli atleti diversamente abili e dei rispettivi enti di appartenenza, i contributi di cui all'art. 3 sono sostituiti dalle specifiche provvidenze di cui all'art. 8-bis.'.
Art. 2
Modificazioni all'art. 5
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La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
3/2004 e' sostituita dalla seguente:
'a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);'.
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Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2004, le parole: 'entro il 31 luglio' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 settembre'.
Art. 3
Modificazioni all'art. 6
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Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2004 e' sostituito dal seguente:
'5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
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spese sostenute da ogni EPS e da societa' o associazioni ad essi affiliate e riconosciute ai fini sportivi dal CONI, riferite all'utilizzo di impianti e infrastrutture sportivi non gestiti direttamente;
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attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfetario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo per la concessione dei contributi medesimi.'.
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Al comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2004, le parole: '5, lettera a),' sono soppresse.
Art. 4
Modificazioni all'art. 8
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Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2004, le parole: ', e alle spese di investimento in attrezzature, ancorche' individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento' sono soppresse.
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Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2004 e' sostituito dal seguente:
'3. Ogni societa' o associazione sportiva puo' presentare annualmente domanda di contributo limitatamente all'acquisto di uno degli automezzi di cui al comma 1, lettera c).'.
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