LEGGE REGIONALE 2 agosto 2010, n. 37 - Nuova legge organica in materia di Confidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 13 del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Contributi ai Confidi 1. La Regione, allo scopo di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Abruzzo, compresi i liberi professionisti, sostiene l'attivita' dei Confidi, promuovendone la fusione e concedendo ai medesimi contributi, da destinare all'incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi destinati all'abbattimento dei tassi di interesse.

  1. Ai fini della presente legge, per Confidi si intendono i soggetti di cui all' art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

    269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che hanno sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo e prestano la propria attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1.

  2. Ai Confidi che beneficiano degli interventi regionali e' fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie. E' fatto altresi' divieto, in caso di scioglimento, di ripartire tra le imprese consorziate o socie l'eventuale patrimonio che residua dopo l'adempimento di tutte le obbligazioni, ad eccezione delle quote di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo e' destinato all'incremento del fondo regionale di cui all'art. 6.

    Art. 2

    Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi a fruire delle agevolazioni di cui alla presente legge i Confidi come individuati all'art. 1, comma 2, che rispondono ai seguenti requisiti minimi:

    a) essere operanti alla data del 31 dicembre 2005 o essere risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla predetta data;

    b) avere un numero di imprese socie o consorziate, al momento della richiesta di contributo, non inferiore a 250;

    c) essere iscritti nel registro delle imprese di una delle province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede;

    d) avere un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad € 5.000.000,00 ed un fondo speciale antiusura minimo di € 250.000,00 al 31 dicembre 2010;

    e) avere nel proprio oggetto sociale la finalita' di rilasciare garanzie alle categorie economiche interessate;

    f) avere erogato garanzie da almeno tre anni ad imprese socie o consorziate. Nel caso di confidi risultanti da fusione o incorporazione, ai fini del computo del periodo di tre anni, e' considerata anche l'erogazione delle garanzie effettuata dai confidi che hanno partecipato alla fusione o incorporazione;

    g) avere deliberato, nell'esercizio precedente, un volume di operazioni di credito, oppure negli ultimi tre esercizi un volume medio di operazioni, erogate e certificate dalle banche, con la garanzia dei confidi, pari almeno a € 10.000.000,00. In caso di condifi risultanti da fusione o incorporazione, ai fini del calcolo, sono considerate anche le operazioni di credito erogate con la garanzia dei confidi ed attestate dalle Banche, che hanno partecipato alla fusione o incorporazione;

    h) avere operativita' territoriale regionale;

    i) prestare garanzie in favore delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi...

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