LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 18 - Norme in materia di panificazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 13 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 gennaio 2011;

Considerato quanto segue:

  1. Con l'art. 4 del d.l. 223/2006, convertito dalla l.

    248/2006, e' stata disciplinata a livello statale l'attivita' di panificazione e, nell'ambito di questa disciplina, e' stata prevista la figura del responsabile dell'attivita' produttiva;

  2. La Regione intende valorizzare l'attivita' di panificazione con la previsione, per i responsabili dell'a ttivita' produttiva, della partecipazione obbligatoria a cor si di formazione e di aggiornamento professionale;

  3. Al fine di superare un'evidente incertezza del quadro normativo di riferimento in materia di apertura e di riposo settimanale che ha prodotto difformita' applicative sul territorio, appare necessario definire una disciplina regionale del riposo settimanale e festivo dell'attivita' di panificazione;

  4. Al fine di tener conto dell'esperienza maturata da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto per un determinato periodo di tempo l'attivita' di panificazione, si prevede, per tali soggetti, o l'esenzione dalla partecipazione al corso di formazione obbligatoria, oppure un percorso abbreviato di formazione professionale;

    Approva la presente legge Art. 1

    Attivita' di panificazione 1. Ai fini della presente legge e ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attivita' di panificazione consiste nell'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l'esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.

  5. E' riservata alle imprese che svolgono l'attivita' di panificazione la denominazione di panificio.

  6. Il panificio puo' svolgere anche:

    1. attivita' di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;

    2. attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle...

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