LEGGE REGIONALE 1 giugno 2010, n. 14 - Legge Finanziaria per l'anno 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte Parte I-II - Supplemento al n. 22 del 4 giugno 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa 1. In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

  1. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

    Art. 2

    Modifica del comma 1, dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 e disposizioni transitorie e finali Destinazione della minor spesa 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 e' sostituito dal seguente:

    '1. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato spettante ai consiglieri e agli assessori regionali e' fissato nella misura dell'ultima mensilita' dell'indennita' consiliare lorda percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.'.

  2. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2001 cosi' come modificato dalla presente legge, si applica a far data dall'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.

  3. In deroga a quanto previsto dall' articolo 10 della l.r.

    24/2001, con l'entrata in vigore della presente legge, ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura e' corrisposto l'ammontare dell'eventuale indennita' di fine mandato maturato nelle legislature precedenti calcolato secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura, dedotto quanto gia' erogato a titolo di anticipazione.

  4. L'indennita' di fine mandato spettante ai consiglieri in carica nell'VIII legislatura e non rieletti nella IX legislatura e' determinata secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura.

  5. Le risorse derivanti dalla minor spesa sostenuta dal Consiglio regionale a seguito dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, sono trasferite alla Regione al fine di sostenere le politiche attive e passive del mondo del lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati in cassa integrazione ed in mobilita'.

    Art. 3

    Prestazioni straordinarie 1. Le prestazioni straordinarie rese dal personale impegnato in occasione delle consultazioni elettorali regionali, ivi compresi i dipendenti con incarico di posizione organizzativa, sono retribuite in supero rispetto ai limiti previsti per il lavoro straordinario dai contratti collettivi, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contrattuali per lo straordinario elettorale.

  6. In analogia a quanto previsto al comma 1, e' autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

  7. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati ed imprese a causa di eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti.

  8. E' autorizzato il pagamento delle prestazioni straordinarie e dei compensi forfettari previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 spettanti al personale regionale impegnato nelle attivita' legate all'emergenza degli eventi calamitosi.

    Art. 4

    Regionalizzazione del Patto di stabilita' interno 1. A decorrere dall'anno 2010 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 77-ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all' articolo 7-quater, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario ), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile...

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