LEGGE REGIONALE 27 luglio 2011, n. 13 - Disposizioni urgenti in materia di commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESEIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28

  1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono soppresse le parole: ', in attuazione dell'art.

    28, comma 13 del decreto legislativo n. 114/1998'.

  2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 28/1999, sono soppresse le parole: ', ai sensi dell'art. 28, comma 12 del decreto legislativo n. 114/1998'.

    Art. 2

    Modifiche dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999

  3. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, come sostituita dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37, sono soppresse le parole: 'a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita e' subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento'.

  4. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, e' inserito il seguente: '3-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo e' versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'art. 18-bis, comma 4-bis. Il 30 per cento di tale quota e' versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo e' destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalita' ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo'.

  5. Dopo il comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale n.

    28/1999, e' inserito il seguente: '3-ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualita' ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilita' energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalita' ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilita' energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilita' non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo'.

    Art. 3

    Modifiche dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999

  6. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente: '1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato'.

  7. Il comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, come inserito dall'art. 50 della legge regionale 21 aprile 2006, n.

    14, e' sostituito dal seguente: '1-bis. In tutti i casi in cui l'autorizzazione e' revocata a norma del comma 1, l'istanza puo' essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale.

    In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e...

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