LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 39 - Disciplina della professione di maestro di sci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 20 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione dei maestri di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

Art. 2

Figura professionale del maestro di sci 1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'Albo; le diverse tecniche sciistiche sono esercitate con i rispettivi attrezzi su piste di sci, itinerari sciistici, skiweg, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche che non comportano difficolta' e che richiedono l'uso di tecniche e di materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. La Giunta Regionale, sentiti il Collegio Regionale dei maestri di sci e l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) regionale, individua le aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola e snowpark, nonche' le caratteristiche degli itinerari sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche sui quali i maestri di sci svolgono la propria attivita'.

Art. 3

Albo regionale dei maestri di sci 1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di maestro di sci sul territorio regionale e' iscritto nell'Albo regionale dei maestri di sci.

2. L'Albo regionale e' tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo ed e' suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai maestri di sci.

Art. 4

Iscrizione all'Albo regionale dei maestri di sci 1. Per l'iscrizione all'Albo regionale e' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

  2. maggiore eta';

  3. idoneita' psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;

  4. diploma di scuola dell'obbligo;

  5. non aver riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, se non e' intervenuta la riabilitazione;

  6. abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

    2. Per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 3, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri di sci, la Segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della ricevuta di versamento della quota d'iscrizione.

    3. La SCIA e' presentata su modulistica approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 5

    Abilitazione all'esercizio della professione 1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale ed il superamento dei relativi esami.

    2) L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

  7. la disciplina alpina;

  8. la disciplina del fondo;

  9. la disciplina dello snowboard.

    3. La Giunta regionale istituisce i corsi di formazione di cui al comma 1, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, sulla base delle richieste di abilitazione all'esercizio della professione, nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche stabiliti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), anche in compartecipazione con altre Regioni.

    4. I corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione e propedeutici sono organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci.

    5. I corsi di formazione hanno la durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, nozioni di medicina, di pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica alla pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilita' professionale del maestro, leggi e regolamenti professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione di maestro di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing, lingue straniere, informatica; altri insegnamenti possono essere programmati dalla Giunta Regionale anche su proposta del Collegio Regionale.

    6. Il maestro di sci svolge la propria attivita' professionale nelle discipline per le quali ha conseguito l'abilitazione.

    7. Durante la frequenza dei corsi di formazione e compatibilmente con gli stessi, l'aspirante maestro di sci puo' svolgere tirocini o stage presso scuole di sci autorizzate.

    Art. 6

    Prove d'esame 1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale dei maestri di sci comprendono tre sezioni:

  10. tecnica, consistente nella esecuzione pratica di prove previste dalla progressione tecnica elaborata dalla FISI;

  11. culturale, consistente in un colloquio su nozioni di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e di biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilita' professionali del maestro di sci, leggi e regolamenti professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione del maestro di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing, lingue straniere, informatica;

  12. didattica, consistente nella descrizione dell'impostazione di lezioni pratiche, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici.

    2. I programmi sono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dello sci.

    3. L'esame e' superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni; la valutazione e' espressa in sessantesimi.

    4. E' ammesso alla prova culturale chi ha superato quella tecnica; e' ammesso alla prova didattica chi ha superato quella culturale.

    5. Il mancato superamento di una delle tre prove comporta la ripetizione della prova pratica di cui all'art. 7 e del corso.

    6. Sono esonerati dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, aventi analogo contenuto, gli allievi che ne fanno richiesta e che hanno frequentato e superato i relativi esami dei corsi per maestro di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard.

    7. Le assenze ai corsi di formazione, debitamente giustificate, non possono superare il 20% della durata del corso.

    8. Agli allievi che superano gli esami dei corsi e' rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

    Art. 7

    Prova di ammissione ai corsi di formazione 1. L'ammissione ai corsi di formazione e' subordinata al superamento di una prova pratica, valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 13.

    2. Nell'istanza di ammissione alla prova pratica il richiedente dichiara:

  13. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

  14. di essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo;

  15. di avere la maggiore eta' alla data di scadenza del termine di presentazione;

  16. di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione alla prova di ammissione, documentato dalla ricevuta del versamento;

  17. di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilita' civile limitata allo svolgimento della prova pratica.

    3. La quota di partecipazione alla prova di ammissione e' stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento della stessa.

    4. Il superamento della prova di ammissione da diritto di partecipare al corso di formazione; in caso di motivato impedimento a quello immediatamente successivo.

    Art. 8

    Ammissione ai corsi di formazione 1. I candidati che superano la prova pratica presentano istanza per l'ammissione ai corsi di formazione di cui all'art. 5.

    2. Nell'istanza il richiedente dichiara:

  18. di avere l'idoneita' psicofisica all'insegnamento dello sci, certificata dalla ASL;

  19. di non avere riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, se non e' intervenuta la riabilitazione;

  20. di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento;

  21. di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilita' civile per l'intera durata del corso di formazione.

    3. La quota di partecipazione e' stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione.

    Art. 9

    Validita' dell'iscrizione...

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