LEGGE REGIONALE 22 marzo 2010, n. 9 - Disciplina delle attivita' agrituristiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° aprile 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Molise, in armonia con la legislazione comunitaria e statale ed in particolare con la legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina dell'agriturismo) e con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello Stato, sostiene l'agricoltura e lo sviluppo rurale anche mediante la promozione di forme idonee di turismo in ambito rurale ed individua nelle attivita' agrituristiche lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agro-alimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.

  1. In particolare le attivita' agrituristiche sono finalizzate a:

    1. favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attivita' agricole, la tutela dell'ambiente naturale, la difesa del suolo e il riequilibrio del territorio;

    2. favorire la presenza e la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone agricole mediante l'incremento e l'integrazione del reddito aziendale e il miglioramento delle condizioni di vita;

    3. tutelare, qualificare, valorizzare e utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio di ciascun territorio;

    4. favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

    5. sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualita', nonche' la conoscenza delle tradizioni enograstronomiche;

    6. promuovere le tradizioni e la cultura rurale;

    7. sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile nonche' il turismo a favore dei soggetti svantaggiati e favorire il rapporto tra citta' e campagna;

    8. favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta.

    Art. 2

    Definizione di attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori operanti nel territorio regionale, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile, all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed all'art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che comunque rimangono principali, nonche' dell'artigianato rurale.

  2. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

  3. Sono considerate attivita' agrituristiche:

    1. dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

    2. somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura significativa da prodotti propri, come definiti dal comma 4, da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali tipici molisani, per prodotti dell'agricoltura biologica e biodinamica e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

    3. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;

    4. organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonche' attivita' escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;

    5. vendere direttamente prodotti aziendali;

    6. le fattorie didattiche.

  4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.

  5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

    Art. 3

    Connessione 1. Le attivita' di cui all'art. 2 si reputano connesse a quella principale agricolo-zootecnico-forestale allorche' l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varieta' delle attivita' agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge e quando non sottraggono risorse all'esercizio dell'attivita' agricola ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzate anche ad una piu' efficace commercializzazione dei prodotti.

  6. Le attivita' agricolo-zootecnico-forestali devono essere svolte con continuita' per l'intero arco dell'anno ai fini della produzione per il mercato.

  7. La connessione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2135 del codice civile, e' dimostrata mediante la presentazione di apposito piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali, fissate nell'ambito del regolamento di cui all'art. 9. Il regolamento deve prevedere l'adozione di parametri per il confronto tra la consistenza dell'attivita' agricola e la consistenza dell'attivita' agrituristica.

  8. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nel piano aziendale e' attestato dall'imprenditore agricolo con periodicita' triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di cui all'art. 9.

  9. Per le aziende a ridotte attivita' e dimensioni, che dispongono fino ad un massimo di quattro stanze o sei piazzole per campeggiatori, la connessione e' presunta, anche in assenza di piano aziendale di cui al comma 3, in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno tre ettari SAU (superficie agricola utilizzata) e caratterizzata da un ordinamento colturale funzionale all'attivita' di somministrazione di pasti e bevande. In tali aziende e' consentita la somministrazione di pasti solo alle persone alloggiate.

  10. Il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica, nel corso dell'anno solare, deve comunque essere inferiore al tempo utilizzato per l'attivita' agricola tenuto conto della diversita' delle tipologie di lavorazione.

    Art. 4

    Esercizio delle attivita' agrituristiche 1. Sono addetti alle attivita' agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'art. 230-bis del codice civile nonche' i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola, che prestano la loro attivita' a tempo indeterminato, determinato e parziale. Per lo svolgimento delle attivita' agrituristiche non e' consentito, in alcun modo, il ricorso a soggetti esterni salvo che per attivita' e servizi complementari.

  11. Le cooperative e le societa' agricole, iscritte nell'elenco degli operatori agrituristici, di cui all'art. 12, per esercitare le attivita' agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti.

  12. La qualifica di 'operatore agrituristico' e la denominazione 'azienda agrituristica' o 'agriturismo' devono essere usati esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.

  13. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno il quaranta per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione dei pasti e bevande deve provenire dall'azienda; il cinquanta per cento deve essere acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati e da cooperative della regione Molise, in ottemperanza alle norme fiscali in vigore e nell'ambito di validi sistemi di rintracciabilita'. Per le aziende, il cui centro e la maggior parte dei terreni sono ubicati ad un'altitudine superiore ai settecento metri sul livello del mare, la percentuale del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione dei pasti e bevande che deve provenire dall'azienda e' ridotta al venticinque per cento.

  14. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attivita' in deroga ai parametri sul valore della produzione aziendale.

    Art. 5

    Utilizzazione di immobili 1. Per l'esercizio delle attivita' agrituristiche possono essere utilizzati locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonche' gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso.

    L'edificazione di nuovi volumi puo' essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di piu' funzionale fruizione delle stesse.

  15. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantengono la destinazione d'uso agricolo e sono strumentali all'attivita' agricola sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

  16. Sugli edifici esistenti e destinati alle attivita' agrituristiche sono consentiti interventi di restauro, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, utilizzando materiali costruttivi tipici ed elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi.

  17. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere...

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