LEGGE REGIONALE 12 giugno 2012, n. 6 - Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 23 del 21 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE HA approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione e degli articoli 6 e 7 dello Statuto, conformemente agli obiettivi espressi dall'Unione europea nel settore delle malattie neurodegenerative, assicura l'assistenza e la cura dei malati affetti da Alzheimer-Perusini o da altre forme di demenza, garantendo la presa in carico globale e continuativa del paziente e della sua famiglia attraverso una rete di servizi sociali e sanitari integrati.

Art. 2

Rete dei servizi 1. La rete dei servizi di cui all'art. 1 e' articolata sulla base dei seguenti principi:

  1. riconoscimento della centralita' del paziente, della sua famiglia e della domiciliarita' come luogo elettivo di cura, anche attraverso programmi di assistenza dedicata e di formazione periodica alla famiglia;

  2. valutazione e diagnosi precoce dei pazienti con disturbi cognitivo comportamentali;

  3. definizione del programma terapeutico-riabilitativo ed assistenziale del paziente e monitoraggio costante dell'evoluzione della patologia;

  4. integrazione e coordinamento fra assistenza ospedaliera e territoriale;

  5. potenziamento dell'assistenza domiciliare e sviluppo dell'offerta diversificata delle prestazioni delle strutture di ricovero extraospedaliere, residenziali e semiresidenziali;

  6. sostegno, anche economico, alle famiglie dei malati per favorire gli interventi di assistenza domiciliare;

  7. promozione, valorizzazione e sostegno economico delle associazioni di volontariato per la realizzazione di progetti, attivita' ed iniziative rivolte alla lotta contro la malattia di Alzheimer-Perusini e le altre forme di demenza e all'assistenza del malato e della sua famiglia;

  8. formazione e aggiornamento del personale sanitario e socio-sanitario operante in strutture pubbliche e private convenzionate, volti a garantire la tutela della dignita' del malato e il migliore soddisfacimento dei suoi-bisogni;

  9. promozione e sostegno allo sviluppo di progetti di ricerca clinica relativi alla malattia di Alzheimer-Perusini e alle altre forme di demenza.

    Art. 3

    Articolazione della rete dei servizi 1. La rete dei servizi di cui all'art. 1 fornisce l'erogazione integrata dei servizi sociali e sanitari attraverso:

  10. i centri territoriali esperti per le demenze;

  11. i centri diagnostici specialistici per le demenze;

  12. i centri diurni;

  13. i centri sollievo;

  14. i reparti di degenza Alzheimer-Perusini extraospedalieri;

  15. i nuclei Alzheimer-Perusini;

  16. l'assistenza domiciliare sociale e sanitaria.

    1. All'interno di ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) e' istituito un punto unico di accesso alla rete dei servizi, che assicuri la presa in carico globale del paziente e della sua famiglia e la continuita' delle cure.

    2. All'interno di ogni distretto di ciascuna ASL opera un care manager che, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i centri esperti per le demenze, orienta e coordina gli interventi del piano assistenziale individuale per tutto il percorso terapeutico del paziente e contemporaneamente viene designato il responsabile della presa in carico.

    3. Le strutture della rete dei servizi sono dotate di personale esperto nel trattamento di malattie neurodegenerative o legate all'avanzare dell'eta'.

    4. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia di sanita' pubblica (ASP), previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanita', definisce i criteri organizzativi e assistenziali e gli standard strutturali minimi per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1.

    Art. 4

    Responsabile della presa in carico 1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le organizzazioni sindacali e la commissione consiliare competente per materia definisce con proprio regolamento le funzioni e le modalita' di lavoro del responsabile della presa in carico di cui al comma 3 dell'art. 3, in particolare secondo i seguenti obiettivi:

  17. assicurare alla persona la rappresentanza informata rispetto al complesso delle opportunita' terapeutiche, assistenziali e di sostegno al reinserimento di cui puo' usufruire e tra le quali puo' scegliere;

  18. organizzare alla persona la fruizione dei trattamenti ulteriori necessari, medici, riabilitativi, diagnostici...

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