LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 31 - Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate. (16R00015)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo i diritti fondamentali della persona secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, nel rispetto della Costituzione, dello statuto regionale, delle norme nazionali, delle convenzioni internazionali ed europee, intende realizzare l'accoglienza solidale e l'integrazione delle persone migranti presenti sul territorio, orientando la legislazione ai principi di uguaglianza e pari opportunita' e rimuovendo gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei migranti. 2. In particolare la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in base allo Statuto, ai sensi dell' art. 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni, contribuisce all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, dalla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203, e dall'insieme della normativa europea in materia di condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea. 3. Con la presente legge la Regione intende garantire la parita' di accesso ai servizi, la parita' di genere e l'effettivo esercizio dei diritti. 4. In particolare gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ai seguenti obiettivi: a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona...

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