LEGGE REGIONALE 7 novembre 2016, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'. (17R00053)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 50 del 9 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la presente legge: Art. 1 Norme contabili urgenti 1. Per l'anno 2016 ai fini dell'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), si prende a riferimento l'assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), prevista all'articolo 7, comma 5, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016). 2. Alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 133 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «133. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, e' autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" volto a sostenere le attivita' propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento.»;

  1. al comma 9 dell'articolo 4 le parole «spesa di 5.260.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «spesa di 5.010.000 euro»;

  2. al comma 13 dell'articolo 4 le parole «In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, il termine per l'affidamento e' fissato al 18 novembre 2016.» sono soppresse;

  3. dopo il comma 3 dell'articolo 10 e' inserito il seguente: «3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita').». 3. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2016, nella tabella N, le stringhe Parte di provvedimento in formato grafico 4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), e' aggiunta la seguente: «e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).». 5. L'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali), e' sostituito dal seguente: «Art. 9 compensi degli organi societari e dei dipendenti di societa' non quotate 1. Salvo quanto diversamente disposto in senso piu' restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica).». 6. All'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 le parole «, in conformita' alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato» sono soppresse;

  4. il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. All'intervento di cui al comma 5 viene data esecuzione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli obblighi derivanti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». 7. Per l'anno 2016 sono riconosciute alle Province, al fine di garantire la continuita' delle funzioni e dei servizi, risorse per complessivi 17.284.862,30 euro attribuite, per 5.359.510,34 euro con le modalita' di cui al comma 13 e, per 11.925.351,96 euro, assegnando un fondo straordinario con le modalita' di cui al comma 9. 8. Il fondo straordinario di cui al comma 7 e' cosi' ripartito: a) per la quota di 9.083.774,65 euro: 1) Provincia di Gorizia 137.858,57 euro;

    2) Provincia di Pordenone 944.957,53 euro;

    3) Provincia di Trieste 1.501.022,93 euro;

    4) Provincia di Udine 6.499.935,62 euro;

  5. per la quota di 1.836.282,81 euro assegnando gli importi di cui al comma 10;

  6. per la quota di 1.005.294,50 euro assegnando gli importi di cui al comma 11. 9. Per la finalita' di cui al comma 7 e' destinata la spesa di 11.925.351,96 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1. 10. Per la medesima finalita' di cui al comma 7 spetta alle Province un importo complessivo di 1.836.282,81 euro, pari ai rimborsi spettanti alle medesime per i maggiori oneri sostenuti nel primo semestre 2016 nell'esercizio della funzione di Motorizzazione civile, cosi' suddiviso: a) Provincia di Gorizia 366.477,81 euro;

  7. Provincia di Pordenone 539.805 euro;

  8. Provincia di Trieste 730.000 euro;

  9. Provincia di Udine 200.000 euro. 11. Per la medesima finalita' di cui al comma 7 spettano alle Province, in relazione agli oneri sostenuti e da sostenersi per il funzionamento sino al 31 dicembre 2016, in relazione alle attivita' e alle funzioni divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le seguenti quote: a) Provincia di Gorizia 230.495,80 euro, comprensivi degli oneri relativi ad ERPAC;

  10. Provincia di Pordenone 354.410 euro;

  11. Provincia di Trieste 98.300 euro;

  12. Provincia di Udine 322.088,70 euro. 12. Per la finalita' di cui al comma 7 le Province sono autorizzate a utilizzare le risorse corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale con riferimento alle poste riguardanti le quote dei fondi per la produttivita' del personale transitato in Regione e altri trasferimenti di parte corrente per l'anno 2016, relativi alle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014, sino alla concorrenza di 5.359.510,34 euro, suddivisi nella seguente misura: a) Provincia di Gorizia 885.540,41 euro, comprensivi delle quote riferite ad ERPAC;

  13. Provincia di Pordenone 1.236.116,01 euro;

  14. Provincia di Trieste 1.173.977,07 euro;

  15. Provincia di Udine 2.063.876,85 euro. 13. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». 14. I commi 32, 33 e 34 dell'articolo 2 della legge regionale 34/2015 sono abrogati. 15...

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