LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2015, n. 1 - Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008. (15R00105)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 14 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 32, 46, 48 e 49, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale);

Considerato quanto segue: 1. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e' emersa la necessita' di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilita';

  1. In particolare e' necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio;

  2. E' opportuno ribadire che la programmazione e' il metodo per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali;

    per l'individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia e della societa' toscane;

  3. E' opportuno conformare anche la nuova legislazione agli obiettivi, gia' perseguiti con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), di razionalizzazione e semplificazione, al fine di sviluppare l'efficacia e l'efficienza della...

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