LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 49 - Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009. (18R00411)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura);

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l'art. 34;

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Considerato quanto segue: 1. A livello statale, in materia di procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'attivita' di apicoltura, sono intervenute negli ultimi anni importanti novita' conseguenti all'istituzione dell'anagrafe apistica. L'amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa al nuovo sistema statale;

tuttavia, al fine di aggiornare anche la legislazione regionale in materia, si rende necessario modificare la legge regionale n. 21/2009;

  1. Al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell'attivita' apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l'ambito dell'attivita' svolta per autoconsumo;

  2. L'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della legge e l'esigenza di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo, rendono necessario intervenire sulle disposizioni in materia di divieti;

  3. Il sistema sanzionatorio e' aggiornato al fine di adeguarsi alla sopravvenuta legislazione statale;

Approva la presente legge Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 21/2009 1. Nel terzo capoverso del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)» sono sostituite dalle seguenti: «Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni...

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