LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2016, n. 70 - Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016. (16R00564)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 12 ottobre 2016 n. 46) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2016;

Considerato quanto segue: 1. Il processo di riordino e i mutamenti della legislazione statale richiedono la ridefinizione di norme, contenute nella legge regionale n. 68/2011, di adeguamento della legislazione regionale in materia di finanza locale, di modifica di disposizioni per consentire alle unioni di comuni di accedere, fin dal 2016, alle premialita' con valorizzazione di compiti ritenuti rilevanti o complementari al buon esercizio delle funzioni regionali, e infine di modifica dei criteri di concessione dei contributi ai piccoli comuni, a fini di semplificazione e di allineamento ai criteri di identificazione delle funzioni che consentono l'accesso ai contributi da parte delle unioni;

  1. Si dettano disposizioni di modifica della legge regionale n. 22/2015, per assicurare: la piu' celere definizione degli accordi sui beni e sui rapporti da trasferire in capo alla Regione, destinati al recepimento con legge regionale e la loro eventuale integrazione;

    la corretta misura del salario accessorio da erogare al personale trasferito in caso di mancato rispetto, da parte degli enti di provenienza, dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva;

    la continuita' amministrativa della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT