LEGGE REGIONALE 5 giugno 2017, n. 26 - Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicita' e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014. (17R00275)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 14 giugno 2017) Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilita' ed incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39);

Considerato quanto segue: Per quanto concerne il capo I: 1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II, capo I, della legge regionale n. 40/2009, ha dato attuazione all'art. 54 dello statuto, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione. 2. Il decreto legislativo n. 33/2013 aveva affermato il diritto di accesso civico, consistente nel diritto a ottenere la pubblicazione di atti di cui l'ordinamento prevede la pubblicita' ma che l'amministrazione ha omesso di pubblicare. 3. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto...

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