LEGGE REGIONALE 4 agosto 2015, n. 64 - Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015. (15R00447)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 7 agosto 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Il Consiglio regionale Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;

Considerato quanto segue: 1. Nelle more del trasferimento alla Regione di funzioni e personale dalle province e dalla Citta' metropolitana, che dovra' avvenire a seguito dell'approvazione della legge regionale di recepimento degli accordi e di determinazione della copertura della spesa per il personale trasferito, e in considerazione delle difficolta' finanziarie degli enti, tenuti nel periodo transitorio all'esercizio delle funzioni e alla relativa spesa di personale, e' necessario che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura...

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