LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 70 - Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011. (16R00049)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 49 del 30 ottobre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato quanto segue: 1. Dopo l'approvazione della l.r. 22/2015 e' stato dato corso alla sua attuazione, con la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528, adottata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge medesima e con l'approvazione, da parte delle amministrazioni interessate, degli accordi ivi previsti al punto 13 per il personale da trasferire alla Regione, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, come stabilito dall'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56/2014, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807;

  1. Detti accordi, aventi natura organizzativa, hanno riguardato il personale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 22/2015, mentre i successivi accordi definitivi avrebbero dovuto riguardare tutto il personale in trasferimento, compreso il personale di cui all'art. 7, comma 6, della medesima l.r. 22/2015;

    negli stessi accordi e' stato individuato anche personale relativo a ulteriori funzioni da trasferire, sulla base di esigenze organizzative rilevate nel confronto tra la Regione e le amministrazioni interessate, trasferimento comunque subordinato alla...

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