LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 33 - Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita'). (15R00525)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 44/2 del 13 ottobre 2015;

Promulga la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo: Art. 1 Modifica alla L.R. 7/2010 1. Dopo l'articolo 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita') e' inserito il seguente: "Art. 17-bis (Servitu' di allagamento). - 1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprieta' derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprieta'. 2. L'autorita' competente come individuata all'articolo 3, nei casi di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitu' di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle acque. 3. Le servitu' di cui al presente articolo sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera. 4. Con provvedimento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e' adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione dell'indennita' nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo...

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