LEGGE REGIONALE 30 marzo 2018, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (18R00200)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 - SO n. 24 - del 4 aprile 2018). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Attivita' produttive 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), al fine di realizzare, anche mediante il coinvolgimento di soggetti del sistema regionale deputati all'attuazione di politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea e a supporto dell'Agenzia investimenti FVG di cui all'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le misure per l'attrazione degli investimenti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale n. 3/2015, nell'ottica degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti da Europa 2020. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare con ulteriori risorse le spese per la realizzazione di lavori edili previsti nelle domande presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres (regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 3/2015), utilmente inserite nella relativa graduatoria approvata nell'anno 2017. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio di cooperative sociali Leonardo - Societa' Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone un contributo a sollievo degli oneri relativi a un'iniziativa progettuale di sviluppo e rafforzamento delle cooperative consorziate finalizzata all'introduzione servizi innovativi per la fidelizzazione della clientela e l'espansione del bacino di utenti sul mercato territoriale di riferimento. 6. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico dell'iniziativa da realizzare, nonche' di una scheda ricognitiva degli indicatori di risultato proposti, e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Il contributo e' concesso, in osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura delle spese sostenute dal Consorzio nei centottanta giorni precedenti alla presentazione della domanda di contributo e fino al 31 dicembre 2018 in relazione ai costi salariali, nonche' alle prestazioni di assistenza tecnica specialistica e di sviluppo, gestione, manutenzione di strumenti informatici, direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa. 8. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 9. Per le finalita' previste dal comma 5 e' destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 10. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le domande favorevolmente istruite e ritenute ammissibili al contributo ma non finanziate nell'anno 2017 per indisponibilita' di somme, per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna site nel Comune di Sappada, presentate ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge della Regione Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilita' del turismo veneto), inserite nelle graduatorie approvate, rispettivamente con decreto del direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 145 del 31 agosto 2017 (Bando regionale per la concessione di contributi alle imprese in regime di «aiuto de minimis» per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11/2013. DGR n. 1659 del 21 ottobre 2016. Approvazione esiti istruttorie per l'erogazione dei contributi), e con decreto del direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 146 del 31 agosto 2017 (bando regionale per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese ricettive in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11/2013. DGR n. 1660 del 21 ottobre 2016), quando le domande che le precedono in graduatoria costituiscono oggetto di finanziamento da parte della Regione Veneto nell'esercizio 2018;

a tali procedimenti contributivi si applicano le disposizioni legislative e regolamentari della Regione Veneto. 11. Per le finalita' di cui al comma 10 i beneficiari presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini e con le modalita' fissati nel decreto del Direttore centrale competente in materia di attivita' produttive. 12. Per le finalita' di cui al comma 10 e' destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 13. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare integralmente le graduatorie approvate nell'anno 2017 relativamente alla concessione dei contributi di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), e comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali risultate finanziabili sulla base delle rispettive domande gia' presentate. 14. Per le finalita' previste dal comma 13 e' destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 15. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi bancaria di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in conformita' all' art. 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016). 16. Le domande per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 2, comma 83, della legge regionale n. 14/2016. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari, le risorse di cui al comma 15 sono ripartite applicando i parametri regolamentari di proporzionalita' con riferimento alle garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2016, nel caso in cui l'esercizio contabile del Confidi assegnatario corrisponda all'anno solare, ovvero alla data del 30 giugno 2017, nel caso in cui l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare. 17. Per le finalita' di cui al comma 15 e' destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'art. 11, comma 1. 18. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento, nei limiti di cui al comma 20, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale di San Vito al Tagliamento, il clima per le imprese, ammodernando e sviluppando la base industriale, favorendo l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi...

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