LEGGE REGIONALE 30 maggio 2017, n. 25 - Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010. (17R00274)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 7 giugno 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Considerato quanto segue: Per quanto concerne il capo I: 1. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), il legislatore statale ha riformato l'istituto della conferenza di servizi riscrivendo le norme della legge 241/1990 nel segno di una maggiore semplificazione;

  1. In particolare, la nuova disciplina ridefinisce i casi di ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi, ne prevede lo svolgimento ordinario in modalita' telematica, mediante scambio di documenti, riservando le riunioni in presenza alle decisioni piu' complesse e, semplifica le modalita' decisorie anche riducendo i tempi procedurali;

  2. Nell'ambito delle disposizioni che semplificano il procedimento e accelerano la fase decisoria della conferenza, la nuova disciplina statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza sia rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni della conferenza stessa;

  3. A fronte della nuova normativa statale che afferisce, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 241/1990, ai livelli essenziali delle prestazioni, la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l.r. n. 40/2009, necessita di...

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