LEGGE REGIONALE 30 giugno 2017, n. 16 - Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale). (17R00385)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 10 del 12 luglio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento dell'articolo 11-bis della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) 1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Articolo 11-bis (Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi). - 1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, oltre che all'«Intesa Stato - Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale» (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le mountain bike sono classificati in: a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due localita', purche' di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);

  1. percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

  2. percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;

  3. bike park: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) puo' essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali e naturali o da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d'impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, la mountain bike e' praticata: a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all'articolo 4;

  4. liberamente su sentieri (o...

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