LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 27 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015). (15R00095)

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 7 gennaio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate 1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.855.208.747,54 euro, suddivisi in ragione di 6.783.481.101,35 euro per l'anno 2015, di 6.542.349.379,86 euro per l'anno 2016 e di 6.529.378.266,33 euro per l'anno 2017, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unita' di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, ivi indicate. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), e' applicata la somma di 2.261.868,93 euro quale saldo finanziario presunto relativo alle assegnazioni vincolate di cui all'allegata Tabella N. 3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 21/2007, nell'esercizio 2015 e' autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 20.028.100 euro. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare nell'anno 2015 uno o piu' contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 20.028.100 euro;

le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unita' di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformita' alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni. 5. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a stipulare nell'anno 2015 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo...

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