LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 88 - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. (15R00031)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/1994 Art. 2 - Modifiche all'art. 10-bis della l.r. 3/1994 Art. 3 - Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 3/1994 Art. 4 - Inserimento dell'art. 11-bis nella l.r. 3/1994 Art. 5 - Inserimento dell'art. 11-ter nella l.r. 3/1994 Art. 6 - Inserimento dell'art. 11-quater nella l.r. 3/1994 Art. 7 - Inserimento dell'art. 11-quinquies nella l.r. 3/1994 Art. 8 - Inserimento dell'art. 11-sexies nella l.r. 3/1994 Art. 9 - Modifiche all'art. 12 della l.r. 3/1994 Art. 10 - Modifiche all'art. 13-ter della l.r. 3/1994 Art. 11 - Sostituzione dell'art. 13-quater della l.r. 3/1994 Art. 12 - Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 3/1994 Art. 13 - Modifiche all'art. 33 della l.r. 3/1994 Art. 14 - Norma transitoria Art. 15 - Entrata in vigore Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Considerato quanto segue: 1. L'organizzazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) deve essere modificata per garantire efficienza amministrativa, razionalizzazione della spesa e per definirne l'inquadramento giuridico;

  1. A tal fine il territorio regionale agricolo forestale viene suddiviso in nove ambiti corrispondenti ad altrettante strutture associative senza scopo di lucro di cui si definiscono organi, competenze e le principali regole di organizzazione;

  2. Riguardo all'assetto organizzativo degli ATC, viene prevista l'assemblea dei delegati quale organo rappresentativo di secondo grado con funzione di approvare gli atti fondamentali dell'ATC. Con tale previsione si intende dare maggior rilievo al controllo sul corretto svolgimento dell'attivita' venatoria da parte della comunita' di un determinato ambito e in tal modo si intende anche valorizzare il ruolo di tale comunita' nella gestione delle risorse faunistiche;

  3. La necessita' di introdurre un piu' efficace e incisivo controllo da parte della Regione sull'attivita' di gestione faunistico venatoria svolta dagli ATC mediante l'istituzione di un'apposita commissione regionale di verifica composta da funzionari della Regione e...

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