LEGGE REGIONALE 3 novembre 2015, n. 36 - Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015. (15R00528)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015) (Omissis). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Modifiche alla legge regionale 25/2011 1. All'art. 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;

  1. al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si e' in attesa dei pareri di cui all'art. 13 del citato Regolamento regionale 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino al rilascio della concessione.». 2. All'art. 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis» e le parole «riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE» sono soppresse;

  2. il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.»;

  3. dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1-bis. L'utente si munisce di certificazione di organismo terzo che attesti le modalita' di misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di cui al presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 e' stabilito per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta. Con...

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