LEGGE REGIONALE 3 novembre 2014, n. 62 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'). (14R00447)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 5 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 67/2003 Art. 2 - Entrata in vigore Preambolo Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita');

Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive);

Considerato quanto segue: 1. Appare necessario modificare la legge regionale n. 67/2003 al fine di introdurre disposizioni procedurali volte a garantire la massima accelerazione dei tempi di approvazione dei progetti delle opere, delle procedure di individuazione del contraente e di esecuzione delle opere;

  1. A tal fine appare utile disciplinare le modalita' attuative dell'art. 9 del decreto-legge n. 133/2014, nell'ambito degli interventi di superamento dell'emergenza per eventi dichiarati di rilevanza regionale;

  2. Data la necessita' di avere strumenti normativi adeguati ad affrontare l'urgenza degli interventi necessari a ricondurre a normalita' le zone del territorio toscano oggetto delle recenti calamita' alluvionali, si ritiene opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 67/2003 1. L'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'), e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Criteri e procedure per l'attuazione degli interventi regionali per il superamento dell'emergenza). - 1. Le attivita' di ripristino e ricostruzione devono avvenire in modo da garantire il ripristino e la messa in sicurezza o la riduzione del rischio;

a tale fine gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, ancorche'...

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