LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 33 - Disposizioni procedurali in materia di viabilita' regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1° agosto 2011, n. 35. (18R00327)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Considerato quanto segue: 1. Al fine di rendere possibile la realizzazione di interventi in materia di viabilita' di competenza della regione, previsti negli atti di programmazione di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), nel rispetto dei tempi dettati dalle disposizioni che regolano l'utilizzazione delle fonti di finanziamento europee e statali e delle norme di contabilita' e finanza pubblica, e' necessario prevedere la possibilita' che l'approvazione del progetto delle opere attraverso la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) possa costituire contestuale variante agli atti di governo del territorio. 2. Al fine di ampliare le fattispecie di semplificazione e di snellimento procedurale previste per la generalita' delle opere di interesse strategico regionale, e' necessario estendere l'ambito di applicazione degli accordi di programma disciplinati dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la...

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