LEGGE REGIONALE 3 aprile 2017, n. 16 - Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015. (17R00203)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 5 aprile 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali numeri 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Considerato quanto segue: 1. Il processo di riordino delle funzioni della province e della Citta' metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, secondo quanto risulta dagli accordi organizzativi previsti dall'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 22/2015;

  1. La Giunta regionale ha provveduto a formalizzare gli accordi organizzativi per il subentro della Regione nei beni e in rapporti in corso, ai sensi dell'art. 10, commi 13 e 16-bis, della legge regionale n. 22/2015, stabilendo, in conformita' alla legge, l'immediata efficacia delle parti di detti accordi relative al trasferimento a titolo gratuito dei beni mobili e dei rapporti per i quali non sussistono oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel bilancio regionale. E' comunque opportuno prevedere che, in sede di verbale di consegna dei beni mobili, ne sia accertata l'effettiva presenza, il...

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