LEGGE REGIONALE 29 settembre 2014, n. 10 - Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario). (14R00427)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 2 ottobre 2014) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 1. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), come inserita dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 5, e' sostituita dalla seguente: «b-bis) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;». 2. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/1992, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;

  1. un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle universita' aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

  2. uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.». 3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/1992, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi.». 4. La lettera f) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 16/1992, e' sostituita dalla seguente: «f) i regolamenti dei servizi;». 5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 16/1992, e' inserita la seguente: «f-bis) la nomina delle Commissioni;». 6. L'art. 23-bis della legge regionale n. 16/1992, come inserito dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito dal seguente: «Art. 23-bis (Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario). - 1. E' istituita l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), quale...

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