LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 32 - Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacita' assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti. (18R00326)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'art. 20;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»);

Vista la nota del 7 maggio 2018 trasmessa dalla commissione regionale per le pari opportunita';

Considerato quanto segue: 1. Al fine di consentire il superamento del precariato, la Regione intende attivare, per il triennio 2018-2020, le procedure speciali di reclutamento di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, avendo effettuato una preventiva ricognizione sul personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato e altre forme di rapporto di lavoro flessibile che, alla data del 31 dicembre 2017, ha maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto e che risulta in possesso dei requisiti necessari per il potenziale accesso alle procedure di reclutamento speciale a tempo indeterminato;

  1. La procedura di reclutamento speciale avverra' nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

  2. Le procedure speciali di reclutamento di personale a tempo indeterminato non sono applicabili al personale a tempo determinato o titolare di contratti di lavoro flessibile assunto per le strutture di supporto agli organi di...

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